Regolamento (UE) 2026/1851
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1851 del Consiglio, del 24 luglio 2026, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/1851 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo all’Iran previsto dal regolamento (UE) n. 359/2011. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026, il Consiglio inserisce sei nuove persone nell’elenco dell’allegato I, in ragione del loro coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani. L’atto produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti dell’Iran, con l’inserimento di sei nuove persone nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran disciplinato dal regolamento (UE) n. 359/2011, e in particolare all’allegato I che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. Gli effetti riguardano tutti gli Stati membri, essendo il regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna l’elenco esistente con sei persone ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.
Modifica dell’elenco sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1851 interviene sul regime restrittivo dell’Unione relativo all’Iran istituito dal regolamento (UE) n. 359/2011. L’atto si fonda sull’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento e dà attuazione all’indirizzo politico espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 18 e 19 giugno 2026, che hanno chiesto la cessazione di violenze e repressione in Iran e l’adozione di ulteriori misure contro i responsabili.
Finalità e contesto politico
Il preambolo chiarisce che l’Unione intende continuare ad affrontare con l’Iran anche la questione dei diritti umani. In questo quadro, il Consiglio ritiene opportuno aggiornare l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 includendo sei nuove persone ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.
Ambito dell’intervento
L’atto non crea un nuovo regime di sanzioni, ma modifica il catalogo dei destinatari già sottoposti a misure restrittive. La modifica riguarda l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, cioè l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi oggetto delle restrizioni UE in relazione alla situazione in Iran.
Persone inserite nell’allegato I
Sono aggiunte sei persone, tutte con data di inserimento nell’elenco pari al 24 luglio 2026:
- Mostafa Narimani, giudice e capo della sezione 3 del tribunale rivoluzionario di Karaj;
- Abolfazl Ameri Shahrabi, giudice presso la sezione 1191 del tribunale penale di secondo grado di Teheran;
- Mehdi Rasekhi, giudice della sezione 3 del tribunale rivoluzionario di Rasht;
- Mohammad-Reza Amouzad, giudice capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran e giudice consigliere presso la sezione 15 della Corte penale della provincia di Teheran;
- Mohammad-Reza Tavakoli, giudice capo della sezione 1 del tribunale rivoluzionario di Isfahan;
- Nima Salehi, hacker e ingegnere informatico, cofondatore e vicecapo di Ashiyane.
Le motivazioni ruotano tutte attorno a gravi violazioni dei diritti umani in Iran. Per i primi cinque soggetti, il regolamento descrive la partecipazione a procedimenti contro dissidenti, manifestanti, attivisti per i diritti umani, donne contrarie all’obbligo di hijab e membri di minoranze religiose, con inflizione di condanne a morte, lunghe pene detentive, flagellazioni, sanzioni pecuniarie e altre pene in procedimenti caratterizzati da gravi carenze del giusto processo. Per Nima Salehi, la motivazione è il ruolo di spicco nel gruppo cibernetico Ashiyane, collegato al regime iraniano e coinvolto in attacchi informatici e attività di repressione contro oppositori e istituzioni straniere.
Effetti giuridici e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul piano dell’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunte sei persone all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive.
Base giuridica e finalità sanzionatoria
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011. I considerando richiamano le conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026, che sollecitano il regime iraniano a cessare violenze e repressione e annunciano ulteriori misure restrittive contro i responsabili delle violazioni dei diritti umani.
Soggetti inseriti nell’elenco
Sono iscritti nell’allegato I: Mostafa Narimani, Abolfazl Ameri Shahrabi, Mehdi Rasekhi, Mohammad-Reza Amouzad, Mohammad-Reza Tavakoli e Nima Salehi. Per ciascuno sono indicati funzione, dati identificativi essenziali e motivazione dell’inserimento, riconducibile a gravi violazioni dei diritti umani in Iran, incluse condanne ingiustificate, violazioni del giusto processo, repressione di manifestanti, dissidenti, donne contrarie all’hijab obbligatorio, minoranze religiose e, per Nima Salehi, attività informatiche al servizio della repressione del regime.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell’allegato
L’allegato riporta per ciascuna nuova iscrizione il nome, eventuali alias, funzione, data di nascita o altri elementi identificativi, cittadinanza, sesso, motivazione dell’inserimento e data di inserimento nell’elenco, fissata al 24 luglio 2026.
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