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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37613/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una contribuente, titolare del 94% delle quote di una s.r.l., impugnava un avviso di accertamento con cui le era stato imputato un reddito di partecipazione, con conseguente determinazione del reddito imponibile IRPEF per l’anno d’imposta 2005. Sia la commissione tributaria provinciale sia quella regionale rigettavano le sue domande. In cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., lamentando che il giudice d’appello non aveva motivato sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, assumendo di essere in posizione assimilabile al socio di società di persone in ragione dell’opzione per il regime di trasparenza ex art. 116 TUIR. Con un secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 115 TUIR e 345 e 346 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, riproponendo la medesima doglianza sotto il profilo della carenza motivazionale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata avesse omesso del tutto di esaminare la questione del litisconsorzio necessario sollevata dalla contribuente in relazione al regime di trasparenza fiscale. Ha quindi affermato che, in presenza di una controversia relativa a redditi imputati per trasparenza, il rapporto processuale deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità di entrambi i gradi di merito, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in diversa composizione per la celebrazione del giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "nullità dell'intero procedimento"; "l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992"

    La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità dell’intero processo tributario, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 111 Cost.

    "nullità dell'intero procedimento"

    Invocato come parametro di correttezza del processo e della sua motivazione, in connessione con la censura sul contraddittorio.

  • art. 116 TUIR

    L’opzione per la trasparenza fiscale delle s.r.l. comporta l’imputazione diretta del reddito ai soci, in modo analogo a quanto avviene per le società di persone.

  • artt. 115 e 116 TUIR

    Il regime di trasparenza fiscale è descritto come sistema di imputazione del reddito della società ai soci in proporzione alle quote, indipendentemente dalla percezione, al fine di evitare la doppia imposizione.

  • art. 115 TUIR

    Richiamato insieme all’art. 116 TUIR come disciplina del regime di trasparenza fiscale, anche se il ricorso lo menziona in relazione alla pretesa violazione di legge.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro violato, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro violato, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    La mera nota di costituzione non equivale a controricorso idoneo a spiegare difesa nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a redditi imputati per trasparenza, quando la decisione può incidere inscindibilmente sulla posizione di più soggetti, è necessario il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
  • Il difetto di litisconsorzio necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comporta la nullità dell’intero processo.
  • La trasparenza fiscale delle società di capitali determina l’imputazione diretta del reddito ai soci in proporzione alle quote, secondo una logica assimilabile a quella delle società di persone.
  • Quando il giudice omette di esaminare una specifica eccezione o richiesta relativa al litisconsorzio necessario, la sentenza è cassabile per mancata pronuncia sul punto decisivo; il motivo ulteriore che ripropone la stessa censura resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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