Ordinanza n. 8825/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa misura cautelare collegiale e monocratica a) dei decreti di rigetto emessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle istanze dei ricorrenti dirette al riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione per le attività di sostegno (ADSS), ovvero per le attività di sostegno riferita al grado di istruzione secondaria di secondo grado, il cui titolo di accesso è il diploma ITP, conseguiti presso il Kolegji Universitar WISDOM (Tirana, Albania) – “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” (trad. “Master di Educazione Speciale per l’Istruzione Preuniversitaria”) – comunicati in data come da Allegato 1, b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi preavvisi ex art. 10- bis l. 241/1990 e richieste/pareri endoprocedimentali; e, per l’effetto, per l’ordine all’Amministrazione resistente di: c) procedere al riesame comparativo nel merito dei percorsi formativi dei ricorrenti ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, con puntuale comparazione (ECTS, contenuti, tirocinio, esame) rispetto ai parametri del D.M. 249/2010; d) applicare, ove ritenute necessarie, misure compensative ex art. 22 d.lgs. 206/2007 (prova attitudinale e/o tirocinio di adattamento) in luogo del diniego; e) in ulteriore subordine, ammettere i ricorrenti al TFA Sostegno con riconoscimento/abbreviazione dei crediti/tirocinio già maturati, f) Ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a., si chiede la sospensione cautelare degli atti impugnati, con ogni consequenziale provvedimento, ai fini di permettere ai ricorrenti la partecipazione con riserva alle procedure scolastiche (GPS, convocazioni, conferimenti di incarico), atteso il periculum in mora derivante dall’immediata perdita di chance lavorative e retributive non recuperabili in esito al giudizio, nonché il fumus boni iuris risultante dalle censure articolate (difetto di comparazione sostanziale e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento di titoli albanesi di specializzazione per il sostegno scolastico
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno contestato i dinieghi ministeriali relativi al riconoscimento del titolo albanese denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, conseguito presso il Kolegji Universitar WISDOM di Tirana. I dinieghi erano motivati dal fatto che il titolo non risultava tra le qualifiche valutabili nella banca dati ASCAL, alla luce della Raccomandazione EQF del 22 maggio 2017 cui l’Albania ha aderito. Sono state dedotte cinque censure di violazione di legge, dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di comparazione effettiva dei titoli esteri e applicazione di misure compensative, nonché di eccesso di potere e violazione delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 2, 3 e 10-bis l. 241/1990. I ricorrenti hanno chiesto il riesame comparativo dei percorsi formativi ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, l’eventuale applicazione di prova attitudinale o tirocinio di adattamento e, in subordine, l’ammissione al TFA sostegno con riconoscimento dei crediti e del tirocinio già maturati. In sede cautelare hanno dedotto il fumus boni iuris derivante dall’omessa comparazione sostanziale e dalla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il periculum in mora connesso alla perdita di chance lavorative e retributive.
La decisione
Il Collegio non ha definito il merito delle censure né ha deciso definitivamente sulla legittimità dei dinieghi. Un precedente decreto monocratico aveva accolto la domanda cautelare limitatamente ai ricorrenti titolari di contratti di insegnamento sul sostegno in corso, rigettandola per gli altri per mancata dimostrazione di un pericolo grave e irreparabile. Dopo la camera di consiglio sono intervenute plurime rinunce al giudizio. Per i ricorrenti ancora individuati come interessati alla decisione, il TAR ha disposto che dichiarino entro trenta giorni se permane l’interesse alla decisione, considerando anche l’attivazione del II ciclo dei percorsi INDIRE. Nelle more ha confermato il decreto cautelare n. 561 del 26 gennaio 2026 quanto alle posizioni dei ricorrenti titolari di contratti di insegnamento sul sostegno in corso. Ha fissato la trattazione del merito alla pubblica udienza del 18 dicembre 2026 e ha riservato le spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
artt. 55 e 56 c.p.a.
previa misura cautelare collegiale e monocratica
Disciplinano la tutela cautelare collegiale e monocratica nel processo amministrativo.
artt. 2, 3 e 10-bis l. 241/1990
Sono richiamati quali parametri delle censure relative alle garanzie procedimentali, alla motivazione e al preavviso di rigetto.
direttiva 2005/36/CE
È invocata dai ricorrenti quale base per il riesame comparativo dei titoli professionali esteri e per l’eventuale applicazione di misure compensative.
d.lgs. 206/2007
misure compensative ex art. 22
È richiamato quale disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali estere e delle misure compensative, quali prova attitudinale e tirocinio di adattamento.
art. 22 d.lgs. 206/2007
prova attitudinale e/o tirocinio di adattamento
È invocato per chiedere l’applicazione di misure compensative in luogo del diniego di riconoscimento.
Raccomandazione EQF del 22 maggio 2017
È stata richiamata dall’amministrazione per motivare il diniego, ritenendo il titolo non presente nella banca dati ASCAL.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione valuta il riconoscimento di un titolo estero di specializzazione, la mera mancata presenza del titolo in una banca dati o sistema di qualifiche non esaurisce necessariamente l’obbligo di esaminare comparativamente il percorso formativo e le competenze acquisite, ove la disciplina applicabile imponga una valutazione sostanziale.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali estere, l’eventuale differenza tra la formazione posseduta e i requisiti nazionali può rendere necessaria la valutazione di misure compensative, quali prova attitudinale o tirocinio di adattamento, prima di adottare un diniego definitivo, secondo la disciplina applicabile.
- La tutela cautelare richiede la verifica sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la titolarità di un contratto di insegnamento in corso può assumere rilievo nella valutazione del pericolo grave e irreparabile connesso alla perdita immediata dell’attività lavorativa.
- Quando, nelle more del giudizio, intervengono rinunce o mutamenti della situazione sostanziale, il giudice può richiedere ai ricorrenti di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione prima di procedere alla definizione della controversia.
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