Sentenza n. 9923/2026 - Roma, Sezione 5B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, unitamente al relativo Allegato 1 (doc. 15 - determinazione n. 24300 del 12.12.2022); nonché, ove occorrer possa: - della nota prot. n. 645107 del 13/08/2019 della Regione Emilia-Romagna; - della Deliberazione n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; - della Deliberazione n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma; - della Deliberazione n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; - della Deliberazione n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena; - della Deliberazione n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna; - della Deliberazione n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola; - della Deliberazione n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; - della Deliberazione n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna; - della Deliberazione n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; - della Deliberazione n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; - della Deliberazione n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; - della Deliberazione n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; - della Deliberazione n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; - della Deliberazione n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; - della nota prot. n. 722665 del 25/09/2019 della Regione Emilia-Romagna; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L. il 7\4\2025 : - del nuovo provvedimento di ricalcolo importi dovuti a titolo di payback a favore della Regione Emilia Romagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, resa all'udienza del 22 maggio 2026, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito gli atti impugnati o i motivi dedotti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimenti ministeriali, regionali e aziendali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e al conseguente payback per gli anni 2015-2018, nonché nuovo provvedimento di ricalcolo degli importi dovuti a titolo di payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e numerosi atti presupposti, connessi e conseguenti, riguardanti la certificazione del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il ripiano del relativo disavanzo per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati gli atti regionali e aziendali di determinazione degli importi dovuti, nonché, con motivi aggiunti, un nuovo provvedimento di ricalcolo degli importi di payback a favore della Regione Emilia-Romagna. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e recepita dal giudice, comporta l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, senza esame delle censure di merito.
- Quando il giudizio è definito per ragioni processuali con dichiarazione di improcedibilità, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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