Cassazione Penale, Ordinanza n. 18564/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa e aveva disposto anche una provvisionale in favore della parte civile. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per truffa, sostanzialmente diretti a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale dei giudici di merito; 2) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omessa concessione dei benefici di legge; 4) contestazione dell'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, già esaminate in appello. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto per l'abitualità della condotta e la presenza di più reati della stessa indole. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, valorizzando l'assenza di elementi positivi e formulando una prognosi sfavorevole sulla recidiva. Il quarto motivo è stato ritenuto non deducibile, poiché la quantificazione della provvisionale/danno è materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione positiva di tutte le componenti della fattispecie; il diniego può essere fondato anche sulla valutazione negativa di uno solo dei criteri, come l'abitualità della condotta.
art. 640 c.p.
Il richiamo alla truffa riguarda la conferma della piena integrazione della condotta truffaldina nella sentenza di merito, non sindacabile in cassazione se il ricorso mira solo a una diversa lettura delle prove.
art. 125 c.p.p.
La motivazione del provvedimento di merito è considerata congrua quando affronta in modo lineare e logico i punti decisivi, rendendo inammissibili censure solo apparenti o meramente reiterative.
art. 606 c.p.p.
In cassazione non sono ammesse censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al sindacato di legittimità.
art. 62-bis c.p.
Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è apprezzamento di merito, sindacabile solo se sorretto da motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
art. 133 c.p.
La valutazione sulla concessione dei benefici e sul trattamento sanzionatorio dipende dall'apprezzamento di merito degli elementi favorevoli e sfavorevoli della personalità e del fatto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. postula una valutazione complessiva positiva delle condizioni richieste dalla norma; il diniego può derivare dalla sola negatività di uno dei criteri, inclusa l'abitualità della condotta.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge è rimesso al giudice di merito, che può negarli evidenziando l'assenza di elementi favorevoli e formulando una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati, con motivazione non arbitraria.
- La quantificazione della provvisionale o del danno da reato è sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non potendo essere rimessa a una nuova valutazione equitativa del merito.
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