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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03378/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso relativo all’assistenza prestata in un precedente giudizio possessorio. La cliente aveva proposto opposizione sostenendo di non avere validamente conferito il mandato, con disconoscimento della sottoscrizione apposta alla procura del primo grado del giudizio possessorio. L’opposizione era stata respinta in primo grado, ma la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione della cliente e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo non provato il conferimento della procura e non sufficienti gli indizi valorizzati dal primo giudice. L’avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., sostenendo che la questione della falsità della firma sulla procura per l’appello del giudizio possessorio fosse nuova e non contestabile in appello; 2) violazione di varie norme processuali e sostanziali, assumendo che l’eventuale carenza di procura dovesse essere fatta valere nel giudizio possessorio; 3) riproposizione della censura sulla novità della questione in appello; 4) omesso esame di documenti decisivi, in particolare della procura del secondo grado e di due lettere della cliente che, secondo il ricorrente, dimostravano il conferimento del mandato e il pagamento delle competenze; 5) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, non essendo stata disconosciuta la procura per l’appello del giudizio possessorio, avrebbe dovuto operare il riconoscimento legale della scrittura.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito perché ha ritenuto fondata l’eccezione dei controricorrenti di tardività del ricorso. La notifica del ricorso per cassazione, inizialmente tentata presso il domicilio dichiarato dal difensore dei controricorrenti, non è andata a buon fine perché il difensore aveva trasferito il domicilio; il procedimento notificatorio è stato ripreso solo successivamente, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. La Corte ha ritenuto che, in mancanza di allegazioni e prova di una causa non imputabile al notificante, il vizio della prima notifica fosse imputabile al ricorrente e che non fosse possibile far retroagire gli effetti della rinnovazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con il richiamo all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità di una nuova questione in appello; la Corte non decide sul merito della censura perché dichiara inammissibile il ricorso per tardività

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la novità della questione in appello; non esaminato nel merito

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla validità della procura alle liti e al mandato difensivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova e non contestazione

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla validità degli atti e delle nullità processuali

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di regolarizzazione della procura

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il riconoscimento legale della scrittura non disconosciuta

  • art. 290 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della sentenza nel rapporto processuale precedente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di applicazione della legge

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta tardività della nuova questione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per denunciare omesso esame di documenti decisivi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l’onere probatorio non gravasse su di lui in relazione alla prova del mandato

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dalla Corte nel passaggio sulla differenza tra querela di falso e disconoscimento della scrittura privata

  • art. 325 c.p.c.

    termine di sessanta giorni per l’impugnazione, ritenuto spirato prima della valida notifica del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • Sez. Unite n. 14594 del 2016

    richiamata per il principio secondo cui, se la notifica non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la ripresa deve essere immediata e tempestiva per conservare gli effetti della prima richiesta

  • Cass. n. 34272 del 07/12/2023

    richiamata per distinguere tra errore notificatorio imputabile o non imputabile al notificante ai fini della tempestività della rinnovazione

  • Cass. n. 7180 del 04/03/2022

    richiamata per il principio del domicilio reale del procuratore quando il domicilio dichiarato nel giudizio precedente non è più attuale

  • Cass. n. 14083/2012

    richiamata in senso conforme sul luogo corretto di notificazione al procuratore

  • Cass. n. 8287/2002

    richiamata in senso conforme sul luogo corretto di notificazione al procuratore

  • Cass. n. 17366 del 27/06/2019

    richiamata in senso conforme sul luogo corretto di notificazione al procuratore

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso per cassazione non si perfeziona per un errore imputabile al notificante, la rinnovazione successiva non può retroagire alla data del primo tentativo: l’impugnazione è tempestiva solo se la nuova notifica interviene entro il termine di legge.
  • Se il primo tentativo di notifica è stato eseguito presso un domicilio non più attuale del procuratore avversario, il notificante deve effettuare le ricerche necessarie per individuare il domicilio reale risultante dagli atti o dall’albo; in difetto, il mancato buon fine della notifica è imputabile al notificante.
  • La distinzione tra querela di falso e disconoscimento è netta: la querela di falso mira a rimuovere l’efficacia probatoria di una scrittura già riconosciuta o considerata tale, mentre il disconoscimento impedisce la formazione dell’efficacia probatoria della scrittura privata e impone alla parte che se ne avvale di chiederne la verificazione.
  • In sede di ricorso per cassazione, la parte deve dimostrare in modo rigoroso sia la tempestività dell’impugnazione sia, se del caso, la non imputabilità dell’esito negativo della notifica originaria.
  • Il controllo di ammissibilità del ricorso precede l’esame dei motivi di merito e, se negativo, impedisce ogni valutazione delle censure sostanziali o processuali proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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