Cassazione Penale, Ordinanza n. 22221/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della disciplina applicabile ai ricorsi inammissibili.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo, con un primo motivo, l'insussistenza del reato contestato perché le risultanze probatorie non sarebbero state correttamente valutate, con specifico riferimento alla propria capacità di intendere e di volere; sosteneva, in sostanza, che le proprie problematiche personali e le cure farmacologiche avrebbero inciso sulla possibilità di percepire il suono del campanello al momento del controllo. Con un secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, mentre il secondo era ripetitivo della medesima censura ed è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva valorizzato l'abitualità della condotta, desunta da una ulteriore evasione in epoca prossima e da precedenti condanne per il medesimo reato.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta risulti abituale, come nel caso in cui emergano un'ulteriore evasione in epoca prossima ai fatti e precedenti condanne per il medesimo reato.
art. 385 c.p.
Norma richiamata implicitamente quale reato oggetto della contestazione, trattandosi di evasione dal controllo/custodia.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestare genericamente la valutazione delle prove senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni poste a base della decisione.
- La deduzione di un'alterazione della capacità di intendere e di volere deve essere articolata in modo puntuale rispetto all'addebito contestato e alla motivazione del giudice di merito; affermazioni meramente assertive o astratte non sono idonee a superare la decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando la condotta sia connotata da abitualità, desumibile anche da episodi ulteriori vicini nel tempo e da precedenti specifici per il medesimo reato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità conferma la decisione impugnata e applica le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità, inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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