Sentenza n. 23/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3324/2023 pubblicata il 12/10/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva, ritualmente notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il titolo aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate nella sentenza e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La ricorrente ha documentato l'assenza di pagamenti, anche parziali. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l'inottemperanza del Ministero, ritenendo provata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo e passato in giudicato. Il Collegio ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso, che non risultavano pagamenti neppure parziali e che l'Amministrazione non aveva contestato il credito nell'an o nel quantum né aveva fornito elementi sull'andamento della procedura. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento già percepito presso l'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di un titolo esecutivo; decorso tale termine, l'inadempimento può essere fatto valere in giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna passata in giudicato, ritualmente notificata e munita di formula esecutiva, l'Amministrazione è tenuta a eseguire integralmente il pagamento dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- La mancata effettuazione di pagamenti, anche parziali, unita all'assenza di contestazioni dell'Amministrazione sull'an e sul quantum del credito e alla mancata indicazione di attività esecutive in corso, integra inottemperanza al giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione entro un termine ulteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →