Sentenza n. 11800/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 7641/2024, pubblicata in data 28/06/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 37351/2022, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022, per l'importo complessivo di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7641/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per cinque anni scolastici, per l'importo nominale complessivo di euro 2.500,00. Ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, poiché ritualmente notificato e diretto all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, e ha riconosciuto la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza dell'Amministrazione: il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato, fosse stata notificata e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il giudice ha ribadito che l'Amministrazione è sempre tenuta a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando il riconoscimento del diritto e il pagamento delle somme dovute. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine ministeriale, previa richiesta del ricorrente e verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa e della serialità dei giudizi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
per l'esecuzione del giudicato
Il giudizio di ottemperanza è il rimedio per ottenere l'attuazione concreta degli effetti di una pronuncia giurisdizionale definitiva rimasti ineseguiti dall'Amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
La disposizione fonda la competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche
Prevede il beneficio riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario, la cui concreta attribuzione doveva essere assicurata dall'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione; una volta decorso, l'inerzia rispetto al giudicato integra inottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia definitiva e non conseguito per inerzia dell'Amministrazione.
- L'Amministrazione è obbligata a dare esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o carenza di risorse finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, nei limiti del giudicato, sulle modalità esecutive.
- L'inerzia dell'Amministrazione, protratta dopo il passaggio in giudicato della pronuncia e dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, integra inottemperanza quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca giustificazioni specifiche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione, previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo.
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