Sentenza n. 12288/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del -OMISSIS- consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri inferma quadriennale" con la seguente motivazione: "La Commissione, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S. V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell''''art. 11, comma 4, del bando di concorso", - del verbale n. -OMISSIS-di prot. del -OMISSIS- con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di Inidoneità attitudinale del ricorrente, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti; - di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione per l''''accertamento dei requisiti psico-fisici, e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione, mediante valutazione psicologica/psichiatrica, senza ulteriori specificazioni, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente; - del provvedimento e/o decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del predetto concorso pubblico, ove adottati; - di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, conseguenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''''Arma dei Carabinieri" e dell'annesso allegato A recante il "Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi"; ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 1 1, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità". I candidati giudicati "inidonei" non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso", di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14.6.2024: della graduatoria dei 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell' Arma dei carabinieri pubblicata il 07.05.24 del decreto di approvazione della graduatoria del 30.04.24 n.-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e psico-fisica al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché la graduatoria finale e il relativo decreto di approvazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il verbale definitivo della Commissione, gli accertamenti psicologici e psichiatrici, la graduatoria e il decreto di approvazione, nonché gli atti presupposti e le norme tecniche applicate. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria dei 3763 allievi carabinieri e il relativo decreto di approvazione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 6 maggio 2026, con la quale è stata manifestata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti. Ritenendo di dover pronunciare in conformità a tale dichiarazione, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La decisione non esamina i motivi di legittimità relativi al giudizio di inidoneità, agli accertamenti, alla graduatoria o alle norme tecniche. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per giusti motivi, anche in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei soggetti evocati come controinteressati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando il giudice ritenga di poter pronunciare in conformità a tale dichiarazione.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso e degli eventuali motivi aggiunti.
- In una pronuncia meramente processuale resa per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in presenza di giusti motivi, anche in ragione della natura della decisione.
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