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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14262/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brescia (ammenda di euro 400,00 e confisca), chiedendo l'assoluzione per non sussistenza del fatto o, in subordine, per carenza di prove o applicazione del minimo della pena, nonché la revoca della confisca. Le censure lamentavano mancata o errata valutazione delle prove (testimonianze e filmati di videosorveglianza) e un errore materiale nel verbale di sequestro ove era indicato l'art. 721 c.p. anziché l'art. 712 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la sentenza che irroga soltanto la pena dell'ammenda è inappellabile e impugnabile solo per cassazione; il ricorso presentava richieste tipiche del giudizio di merito (rivalutazione delle prove, richiesta di assoluzione) e non conteneva censure formulate secondo l'art. 606 c.p.p. né una richiesta di annullamento o rettificazione ai sensi degli artt. 581 e 619 c.p.p. La Corte ha ritenuto che l'errata indicazione dell'articolo nel verbale fosse mero refuso. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; resta ferma la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato all'ammenda di euro 400,00 e disposto la confisca.

Norme richiamate

  • art. 712 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (richiamata come oggetto della contestazione); la Corte non ha ritenuto che l'errore di trascrizione nel verbale mutasse la sostanza della contestazione

  • art. 721 cod. pen.

    Articolo indicato per errore nel verbale di sequestro; la Corte lo considera un mero refuso che non incide sulla natura dell'impugnazione

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la sentenza di condanna alla sola ammenda non è appellabile ma impugnabile in cassazione; la Corte lo richiama per affermare la limitazione del rimedio esperibile contro sentenze che irrogano solo l'ammenda

  • art. 581 lett. c) e artt. 620 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione (necessità di indicare le richieste adeguate di annullamento o rettificazione)

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Norma sulla rettificazione delle pronunce impugnate; la Corte ricorda che il ricorso deve contenere richieste conformi alle possibilità offerte dal giudizio di legittimità

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di censura ammessi in cassazione; la Corte rileva l'assenza di censure riconducibili a quelle previste dall'art. 606 e quindi l'inammissibilità per tentativo di rivalutazione del merito

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e le relative conseguenze processuali (condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende)

Massime di principio

  • Le sentenze di condanna che irrogano soltanto la pena dell'ammenda non sono appellabili: il rimedio corretto è il ricorso per cassazione e non un appello ordinario
  • Il ricorso per cassazione deve indicare espressamente richieste compatibili con il giudizio di legittimità (annullamento con o senza rinvio, rettificazione), e articolare censure riconducibili all'art. 606 c.p.p.; non è ammesso chiedere l'assoluzione tramite una rivalutazione degli elementi di fatto
  • Errori materiali o refusi nei verbali (es. indicazione sbagliata dell'articolo di legge) devono essere valutati nel loro contesto: se chiaramente refusi non giustificano di per sé un diverso mezzo di impugnazione
  • Se l'obiettivo è contestare la valutazione delle prove, occorre usare i mezzi di impugnazione appropriati per il merito; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una nuova valutazione probatoria
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti (condanna alle spese e, come qui, pagamento di somme a favore della cassa delle ammende), quindi è fondamentale la verifica preventiva dell'ammissibilità del mezzo di impugnazione
  • Il difensore deve formulare le deduzioni in modo tecnicamente conforme (individuando vizi di legittimità e richiamando le norme processuali applicabili) per evitare la declaratoria di inammissibilità

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