Cassazione Penale, Sentenza n. 14262/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brescia (ammenda di euro 400,00 e confisca), chiedendo l'assoluzione per non sussistenza del fatto o, in subordine, per carenza di prove o applicazione del minimo della pena, nonché la revoca della confisca. Le censure lamentavano mancata o errata valutazione delle prove (testimonianze e filmati di videosorveglianza) e un errore materiale nel verbale di sequestro ove era indicato l'art. 721 c.p. anziché l'art. 712 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la sentenza che irroga soltanto la pena dell'ammenda è inappellabile e impugnabile solo per cassazione; il ricorso presentava richieste tipiche del giudizio di merito (rivalutazione delle prove, richiesta di assoluzione) e non conteneva censure formulate secondo l'art. 606 c.p.p. né una richiesta di annullamento o rettificazione ai sensi degli artt. 581 e 619 c.p.p. La Corte ha ritenuto che l'errata indicazione dell'articolo nel verbale fosse mero refuso. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; resta ferma la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato all'ammenda di euro 400,00 e disposto la confisca.
Norme richiamate
art. 712 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (richiamata come oggetto della contestazione); la Corte non ha ritenuto che l'errore di trascrizione nel verbale mutasse la sostanza della contestazione
art. 721 cod. pen.
Articolo indicato per errore nel verbale di sequestro; la Corte lo considera un mero refuso che non incide sulla natura dell'impugnazione
art. 593 cod. proc. pen.
Stabilisce che la sentenza di condanna alla sola ammenda non è appellabile ma impugnabile in cassazione; la Corte lo richiama per affermare la limitazione del rimedio esperibile contro sentenze che irrogano solo l'ammenda
art. 581 lett. c) e artt. 620 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione (necessità di indicare le richieste adeguate di annullamento o rettificazione)
art. 619 cod. proc. pen.
Norma sulla rettificazione delle pronunce impugnate; la Corte ricorda che il ricorso deve contenere richieste conformi alle possibilità offerte dal giudizio di legittimità
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di censura ammessi in cassazione; la Corte rileva l'assenza di censure riconducibili a quelle previste dall'art. 606 e quindi l'inammissibilità per tentativo di rivalutazione del merito
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e le relative conseguenze processuali (condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende)
Massime di principio
- Le sentenze di condanna che irrogano soltanto la pena dell'ammenda non sono appellabili: il rimedio corretto è il ricorso per cassazione e non un appello ordinario
- Il ricorso per cassazione deve indicare espressamente richieste compatibili con il giudizio di legittimità (annullamento con o senza rinvio, rettificazione), e articolare censure riconducibili all'art. 606 c.p.p.; non è ammesso chiedere l'assoluzione tramite una rivalutazione degli elementi di fatto
- Errori materiali o refusi nei verbali (es. indicazione sbagliata dell'articolo di legge) devono essere valutati nel loro contesto: se chiaramente refusi non giustificano di per sé un diverso mezzo di impugnazione
- Se l'obiettivo è contestare la valutazione delle prove, occorre usare i mezzi di impugnazione appropriati per il merito; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una nuova valutazione probatoria
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti (condanna alle spese e, come qui, pagamento di somme a favore della cassa delle ammende), quindi è fondamentale la verifica preventiva dell'ammissibilità del mezzo di impugnazione
- Il difensore deve formulare le deduzioni in modo tecnicamente conforme (individuando vizi di legittimità e richiamando le norme processuali applicabili) per evitare la declaratoria di inammissibilità
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