Sentenza n. 944/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 383/2024, depositata in data 29.01.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 383/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 383/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuire il beneficio economico di 500 euro annui, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha precisato di non chiedere in questa sede l'ottemperanza relativamente alle spese di lite distratte in favore dei difensori. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Poiché non risultavano eseguiti pagamenti, neppure parziali, e il credito non era stato contestato nell'an e nel quantum, il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'ottemperanza non comprende le spese processuali della sentenza del Tribunale di Milano, non essendo stata proposta la relativa azione. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate, in ragione della regolarizzazione degli atti depositati dal ricorrente solo dopo un ordine istruttorio del TAR e della conseguente dilatazione dei tempi processuali.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti gravanti sulle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza rispetto a un titolo giudiziale di condanna al pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, l'inottemperanza può essere accertata quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non abbia effettuato il pagamento, neppure parziale.
- Quando l'amministrazione costituita non contesta l'esistenza o l'ammontare del credito derivante dal titolo esecutivo e non fornisce indicazioni sull'esecuzione, il giudice può ritenere non contestato il credito nell'an e nel quantum ai fini dell'ottemperanza.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale pagamento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
- Il giudizio di ottemperanza resta circoscritto alle obbligazioni comprese nella domanda proposta: le spese di lite distratte in favore dei difensori non sono oggetto di ottemperanza se tale specifica esecuzione non è stata richiesta.
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