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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40638/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati hanno dedotto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado. In sede di cassazione è stato contestato che la Corte d'appello non aveva dichiarato la prescrizione. La Corte di legittimità ha valutato la fondatezza dell'eccezione, escludendo preliminarmente la recidiva specifica infraquinquennale in ragione dell'assenza dei presupposti formali (Borrelli non aveva condanne definitive anteriori al fatto; Barbagallo aveva precedenti non rilevanti: uno estinto per riabilitazione e l'altro estinto in seguito a sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). Esclusa la recidiva, il termine massimo di prescrizione dei reati contestati è stato determinato in sette anni e sei mesi a partire dal 5 giugno 2013; il termine è maturato il 4 marzo 2022 dopo aver detratto 454 giorni di sospensione processuale (elencati nella decisione: rinvii per legittimo impedimento e per adesioni all'astensione, con le singole durate). Poiché la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata e non sussistono elementi per applicare la pronuncia di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., è stata rilevata l'estinzione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla prescrizione. Ha escluso la recidiva specifica infraquinquennale per mancanza dei presupposti formali e ha calcolato il decorso del termine prescrizionale tenendo conto dei periodi di sospensione (454 giorni complessivi). Avendo il termine di prescrizione decorso il 4 marzo 2022, antecedentemente alla sentenza della Corte d'appello del 21/10/2022, la Corte suprema ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • artt. 633-639bis cod. pen.

    Indicano le fattispecie penalmente rilevanti (capo A) per le quali è stata confermata la condanna in primo grado e poi riqualificata; la corte ne tiene conto nell'individuazione del termine prescrizionale complessivo.

  • art. 624 cod. pen.

    Fattispecie penalmente contestata (capo B); la Corte ha confermato la rilevanza del reato ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma cui è stata ricondotta originariamente l'imputazione; la Corte d'appello ha riqualificato l'imputazione originaria ai sensi di questa norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    La Corte richiamata conferma che è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'estinzione del reato per prescrizione, anche come unico motivo.

  • art. 99 cod. pen.

    Stabilisce i presupposti formali della recidiva; la Corte ha ritenuto che tali presupposti mancassero, escludendo l'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale.

  • art. 178 cod. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti della riabilitazione e all'estinzione degli effetti penali; ha portato alla conclusione che precedenti estinti non possono concorrere a formare la recidiva.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti della sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che la pronuncia ex art. 444 con estinzione del reato esclude il precedente ai fini della recidiva.

  • art. 106 cod. pen.

    Richiamato per affermare che gli effetti estinti dei precedenti non possono essere tenuti in conto ai fini della recidiva.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato solo per escludere che sussistessero elementi per pronunce alternative previste da tale norma; in assenza di tali elementi la Corte ha rilevato l'intervenuta prescrizione e annullato senza rinvio.

Massime di principio

  • Il motivo di cassazione volto a far valere l'estinzione del reato per prescrizione è ammissibile anche se presentato come unico motivo (art. 606, lett. b)).
  • La recidiva si valuta solo se sussistono i presupposti formali previsti dall'art. 99 c.p.; condanne precedenti estinte per riabilitazione o per esiti di riti alternativi che comportano estinzione non rilevano ai fini della recidiva.
  • Il termine prescrizionale va calcolato partendo dalla data del fatto e tenendo conto di tutte le cause di sospensione del termine (rinvii per legittimo impedimento, astensioni ecc.); la corretta quantificazione delle giornate di sospensione può determinare l'intervenuta estinzione prima della pronuncia di merito.
  • Se la prescrizione è maturata prima della decisione di merito e non sussistono elementi che consentano alternative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Chi si trovi nella situazione di dover valutare la tenuta di una condanna in appello o in cassazione dovrebbe verificare: a) l'esistenza e la natura di precedenti penali rilevanti; b) eventuali provvedimenti estintivi (riabilitazione, patteggiamento con effetti estintivi); c) il calcolo preciso dei termini di prescrizione comprensivo delle sospensioni procedurali.

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