Sentenza n. 1148/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, secondo la ricorrente, della sentenza del TAR Veneto n. 2577/2024 relativa all'assegnazione di una concessione demaniale di pertinenza idraulica
Esito
La controversia
La società agricola ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Veneto n. 2577/2024, chiedendo in via principale l'assegnazione diretta, per dieci anni, della concessione relativa a un'area demaniale di pertinenza idraulica regionale situata lungo la sponda sinistra del fiume Adige, nel Comune di Albaredo d'Adige, e in subordine l'indizione di una nuova gara secondo le modalità stabilite dalla sentenza da eseguire. La Regione ha contestato la fondatezza della domanda principale e ha dichiarato di avere indetto, dopo la notifica del ricorso, una nuova procedura per l'assegnazione della concessione, prevedendo il diritto di prelazione del concessionario uscente ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 203/1982, come stabilito dalla sentenza oggetto di ottemperanza. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto l'assegnazione della concessione all'esito della nuova gara, mediante esercizio del diritto di prelazione, riconoscendo così di avere conseguito il bene della vita perseguito e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, la ricorrente aveva conseguito l'assegnazione della concessione attraverso la nuova procedura indetta dalla Regione e l'esercizio del diritto di prelazione. È quindi venuto meno l'interesse alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza, essendo stato raggiunto il risultato sostanziale perseguito. Le spese di lite sono state compensate, considerata la peculiarità della fattispecie, la richiesta della ricorrente e la mancata opposizione della Regione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente consegue il bene della vita cui tendeva l'azione, rendendo non più necessaria una decisione sull'ottemperanza.
art. 4-bis legge n. 203/1982
La disposizione è richiamata quale base del diritto di prelazione riconosciuto al concessionario uscente nella nuova procedura di assegnazione, in conformità alla sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adotta gli atti necessari a conformarsi al giudicato e il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere a ulteriori statuizioni sull'esecuzione.
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