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Sentenza

Sentenza n. 6423/2026 - Roma, Sezione 5

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli - Sez. Lavoro n. 1204/2023 (causa n. 1222/2021 RG), con specifico riferimento all'adozione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente nella Scuola statale con riconoscimento integrale del servizio pre ruolo svolto dall'a.s. 1982/1983 all'a.s. 2010/2011 ed al conseguente pagamento degli arretrati dovuti, oltre regolarizzazione contributiva.

Giustizia amministrativa202511213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto che il Ministero, con atto depositato il 30 gennaio 2026, aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli, soddisfacendo le pretese della ricorrente. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza ulteriore pronuncia di merito sulle modalità dell'ottemperanza. Per ragioni di equità ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro n. 1204/2023, concernente la ricostruzione integrale della carriera e il pagamento degli arretrati

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro n. 1204/2023, chiedendo l'adozione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera nella scuola statale, con riconoscimento integrale del servizio pre ruolo svolto dagli anni scolastici 1982/1983-2010/2011, il pagamento degli arretrati dovuti e la regolarizzazione contributiva. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato documentazione attestante l'avvenuta ottemperanza alla sentenza azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra nel corso del processo di avere integralmente eseguito il provvedimento giurisdizionale azionato e le pretese della parte risultano soddisfatte, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'avvenuta esecuzione della decisione posta a fondamento del giudizio di ottemperanza rende non necessaria un'ulteriore pronuncia conformativa o sostitutiva del giudice, purché la soddisfazione delle pretese della parte ricorrente risulti effettiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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