Ordinanza n. 521/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di sospensione adottato da Poste Italiane S.p.A., Comitato Qualificazione Imprese, CQI-07103 del 25 settembre 2025, notificato a Imaco S.p.A. in data 7 ottobre 2025; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti, tra cui, ove occorrer possa: - del Disciplinare Albo Fornitori di Poste Italiane S.p.A. del 28 aprile 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dall'albo fornitori di Poste Italiane S.p.A., adottato per effetto di una risoluzione contrattuale ritenuta conseguente a grave inadempimento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa qualificata)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui Poste Italiane S.p.A. l'ha sospesa dall'albo fornitori, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso il Disciplinare Albo Fornitori del 28 aprile 2022. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione e di istruttoria: il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare l'esistenza di una risoluzione per grave inadempimento, senza descriverne la consistenza e la portata e senza spiegare per quali ragioni tale risoluzione fosse di gravità sufficiente a giustificare la sospensione dall'albo. Ha inoltre allegato il periculum in mora, rappresentato dall'impossibilità di partecipare alle gare indette mediante il sistema di qualificazione durante il periodo di sospensione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris in relazione ai vizi di difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha rilevato che il provvedimento non esponeva né la consistenza e la portata della risoluzione per grave inadempimento né le ragioni per cui essa dovesse comportare la sospensione dall'albo. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché la sospensione impediva all'impresa di partecipare alle gare indette tramite il sistema di qualificazione. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso gli effetti del provvedimento impugnato, fissando l'udienza pubblica di merito al 6 maggio 2026. La decisione sulle spese è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Un provvedimento di sospensione dall'albo fornitori fondato su una precedente risoluzione contrattuale per grave inadempimento deve illustrare la consistenza e la portata della risoluzione e motivare specificamente perché essa presenti una gravità tale da giustificare la sospensione; il mero richiamo all'esistenza della risoluzione non è sufficiente.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando l'amministrazione non esplicita gli elementi fattuali e le ragioni valutative che collegano una risoluzione contrattuale alla misura espulsiva o sospensiva dall'albo fornitori.
- Sussiste il periculum in mora quando la sospensione dall'albo fornitori impedisce all'impresa di partecipare alle gare indette mediante il sistema di qualificazione, incidendo concretamente sulla possibilità di concorrere alle procedure di affidamento.
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