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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41570/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza per due ragioni principali: 1) violazione dell'art. 197, comma 1, c.p.p., per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti che avevano partecipato a una rissa e che, secondo la difesa, non avrebbero potuto svolgere la qualità di testimoni; 2) vizio della motivazione circa il numero dei soggetti coinvolti nella contesa e la valutazione delle lesioni subite dalle persone offese, con particolare censura sulla presunta sopravvalutazione della gravità delle lesioni (in particolare la previsione della possibile perdita di un occhio, mentre la documentazione medica parlerebbe solo di ematoma oculare suscettibile di pronta guarigione).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo, ha confermato che le dichiarazioni dei partecipanti alla rissa erano utilizzabili perché non sussistevano nei loro confronti indizi tali da porle nella veste di indagati per lo stesso reato o per reato connesso in modo da rendere automaticament e inutilizzabili le loro dichiarazioni; inoltre il Tribunale aveva motivato l'assenza di connessione probatoria tra la rissa e il reato di lesioni aggravate attribuito al ricorrente. Sul secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto che le contestazioni sul numero dei presenti e sulla sottovalutazione delle lesioni siano censure di fatto non sindacabili in sede di legittimità; quanto alla presunta sopravvalutazione delle lesioni, ha ritenuto plausibile la prevalenza della prognosi medica (che indicava rischio di perdita visiva) rispetto alle fotografie prodotte dalla difesa. La richiesta del Procuratore generale di annullamento con rinvio limitato alla contestazione della aggravante di cui all'art. 583 c.p. non è stata accolta; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 197 cod. proc. pen.

    art. 197, comma 1, cod. proc. pen.

    La censura muove da questa norma sulla qualità di testimone, ma la Corte ha ritenuto che l'utilizzabilità delle dichiarazioni va valutata alla luce della giurisprudenza su inutilizzabilità e connessione probatoria; l'art.197 non preclude automaticamente l'uso di dichiarazioni rese da partecipanti alla rissa se non ricorrono i presupposti di inutilizzabilità.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    art. 63, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)

    L'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni di chi avrebbe dovuto essere ascoltato come indagato è subordinata alla condizione che il dichiarante sia effettivamente colpito da indizi rispetto allo stesso reato o a reato connesso; non basta il mero coinvolgimento in vicende potenzialmente rilevanti penalmente.

  • art. 371 cod. proc. pen.

    art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. (richiamato dalla giurisprudenza)

    La connessione probatoria richiede che uno stesso elemento di fatto abbia efficacia probatoria rispetto a più illeciti; non è sufficiente che le prove discendano dalla stessa fonte per configurare connessione che impedisca l'utilizzo delle dichiarazioni.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al reato di lesioni aggravate contestato al ricorrente; utilizzata per definire il quadro di imputazione sostanziale.

  • art. 583 cod. pen.

    Riferita all'aggravante (lesioni gravissime) contestata: il Procuratore generale aveva chiesto annullamento limitato a questo profilo, ma la Corte non ha ritenuto necessario accogliere tale richiesta.

  • art. 585 cod. pen.

    art. 585, secondo comma, cod. pen.

    Richiamata nel quadro della fattispecie di lesioni plurime/aggravate di cui il ricorrente è accusato.

  • art. 588 cod. pen.

    Menzi one dell'ipotesi di rissa ai fini di distinguere la responsabilità per rissa rispetto a quella per lesioni aggravate; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato le lesioni indipendentemente dall'ipotesi di rissa.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Riferito all'udienza prevista per le esigenze istruttorie (esame di documenti/mezzi di prova): la Corte ha rilevato che le fotografie prodotte in udienza non offrono elementi certi sull'evoluzione prognostica delle lesioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese in base a questa disposizione.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da soggetti coinvolti nello stesso episodio non sono automaticamente inutilizzabili: l'inutilizzabilità richiede che il dichiarante sia effettivamente indiziato per lo stesso reato o per reato connesso in modo da produrre un pregiudizio rilevante.
  • La nozione di 'connessione probatoria' è rigorosa: occorre che un medesimo elemento di fatto assuma efficacia probatoria rispetto a più reati; la mera derivazione delle prove da una stessa fonte non è sufficiente a escluderne l'utilizzabilità.
  • Le censure che riguardano valutazioni di fatto (numero dei presenti, valutazione delle lesioni alla luce di fotografie) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo che emergano vizi logici/macroscopici nella motivazione.
  • La prognosi medica e i referti sanitari, quando formulano valutazioni prognostiche tecniche (es. rischio di perdita della vista), hanno rilievo probatorio rilevante e possono prevalere su elementi visivi quali fotografie, che non documentano l'evoluzione clinica.
  • Se il ricorso viene rigettato il ricorrente può essere condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); bisogna valutare attentamente la fondatezza delle censure in sede di merito prima di proporre ricorso in Cassazione.

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