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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28457/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la nullità della convalida dell'arresto (13/05/2024) e l'illegittimità della permanenza in custodia cautelare in carcere per impossibilità di eseguire l'interrogatorio di convalida per mancanza di un interprete di lingua turca; la difesa ha poi evidenziato che l'interrogatorio di garanzia non è mai stato eseguito nei termini di legge e che l'arrestato non ha potuto rendere le proprie difese né chiedere protezione internazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia della custodia cautelare in carcere applicata con l'ordinanza del GIP del 13/05/2024, ordinando l'immediata liberazione di Yesildag Hasan salvo detenzione per altra causa. La Corte ha motivato che, pur potendo la convalida essere decisa anche se in udienza mancava l'interprete per "forza maggiore", il giudice è comunque obbligato a svolgere l'interrogatorio di garanzia entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento; tale interrogatorio non è mai stato effettuato, con conseguente perdita di efficacia ex tunc della misura cautelare ai sensi dell'art. 302 c.p.p.; la traduzione successiva dell'ordinanza non supplisce all'interrogatorio.

Norme richiamate

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di cinque giorni per l'interrogatorio di garanzia quando non eseguito in sede di convalida; la Corte interpreta che tale termine decorre dalla cessazione dell'impedimento e va rigorosamente rispettato.

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Prevede la perdita di efficacia della misura cautelare se l'interrogatorio di garanzia non è eseguito nei termini: la Corte ha dichiarato l'inefficacia ex tunc della custodia cautelare in tali ipotesi.

  • art. 390 cod. proc. pen.

    Regola l'interrogatorio in sede di convalida; la Corte rileva che l'impossibilità di reperire l'interprete può costituire causa di forza maggiore che legittima comunque la decisione sulla convalida, ma non esonera dall'obbligo successivo dell'interrogatorio di garanzia.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata riguardo alla trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; la Corte osserva che eventuali carenze nella trasmissione non neutralizzano il rilievo centrale dell'omesso interrogatorio di garanzia.

  • art. 391, comma 4, cod. proc. pen.

    Indica il rimedio per far valere la nullità della convalida (ricorso per cassazione); la Corte chiarisce che, pur essendo questo il rimedio ordinario per la nullità della convalida, qui il punto decisivo è l'omesso interrogatorio di garanzia e i suoi effetti sulla custodia.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (uso di documenti di identificazione falsi/contraffatti); citata per il quadro fattuale ma non centrale rispetto alla questione cautelare affrontata.

  • art. 291 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate come principio generale sull'esecuzione delle misure coercitive personali; la Corte applica tali regole al caso in cui l'interrogatorio di convalida non sia stato eseguito.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Citata in relazione agli adempimenti della cancelleria in caso di ordine di liberazione; la Corte dispone gli eventuali adempimenti consequenziali.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; citazione formale sulla modalità di trattazione.

Massime di principio

  • Se in udienza di convalida manca l'interprete e l'interrogatorio non viene svolto per "forza maggiore", il giudice deve comunque effettuare l'interrogatorio di garanzia entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento; il mancato rispetto di tale termine determina la perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 302 c.p.p.
  • La traduzione successiva dell'ordinanza cautelare nella lingua dell'indagato non supplisce all'obbligo di acquisire le difese mediante interrogatorio; è atto di contestazione ma non sostituisce l'acquisizione delle difese personali.
  • La nullità formale della convalida può avere un rimedio distinto (ricorso per cassazione), ma il tema dell'omesso interrogatorio di garanzia rileva direttamente sulla persistenza della custodia cautelare e può giustificare l'ordine di liberazione.
  • La difesa deve tempestivamente sollevare l'omesso interrogatorio di garanzia e può chiedere l'immediata liberazione o la revoca della misura, indicando i termini previsti dagli artt. 294 e 302 c.p.p.; la questione può essere sollevata anche nell'ambito di istanze cautelari successive.
  • Il reperimento e l'utilizzo dell'interprete in fase di convalida e di interrogatorio di garanzia è cruciale: la pubblica accusa e il giudice devono adottare le misure necessarie; in caso di ritardo o omissione, la tutela della libertà personale prevale e la misura cautelare può essere dichiarata inefficace ex tunc.

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