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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19059/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso (respingendo l'eccezione di inammissibilità sul deposito cartaceo in ragione delle disposizioni transitorie) e fondato il motivo sostanziale: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione fisica. La condanna alla pena detentiva è rimasta inalterata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo per vizio di violazione di legge: gli imputati erano stati dichiarati colpevoli del reato di truffa pluriaggravata in concorso (artt. 110 e 640, secondo comma, c.p.), norma che prevede l'applicazione congiunta della pena detentiva e della pena pecuniaria; invece il Tribunale aveva inflitto ai condannati soltanto la pena detentiva. Inoltre la difesa contestava l'ammissione del ricorso per cassazione per presunta irregolarità del deposito cartaceo effettuato dal Procuratore Generale alla cancelleria, sostenendo l'obbligo di deposito esclusivamente telematico a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per qualificare il concorso di persone nel reato; la Corte lo cita come norma soggettiva rilevante nella contestazione del reato in concorso.

  • art. 640, secondo comma, cod. pen.

    Interpretata dalla Corte nel senso che la norma prevede l'applicazione congiunta della pena detentiva e della pena pecuniaria per la truffa pluriaggravata; l'omissione della pena pecuniaria nella sentenza impugnata costituisce violazione di legge.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 19, art. 10

    Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ... il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

    La Corte ha richiamato questa disposizione per confermare la possibilità, nel periodo transitorio, di deposito in cancelleria e per sostenere la validità del deposito cartaceo del Procuratore Generale nel caso concreto.

  • Decreto Ministeriale n. 206 del 27 dicembre 2024 (che sostituisce l'art. 3 del DM 29/12/2023, n.217)

    "...a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche..." (con specifiche eccezioni e termini transitori fino al 2027 indicate nel testo).

    La Corte ha interpretato il decreto nel senso che esso istituisce un regime di transizione (doppio binario) per il deposito telematico/cartaceo, prevedendo che per taluni uffici e fino a determinate date il deposito cartaceo rimanga ammesso; di conseguenza il deposito cartaceo del Procuratore Generale effettuato prima del termine transitorio pertinente è stato ritenuto regolare.

  • art. 111-bis e art. 582, comma 1, cod. proc. pen.

    Rilevate dalla difesa per sostenere l'obbligo di modalità telematiche, ma interpretate dalla Corte alla luce dei successivi regolamenti e delle disposizioni transitorie che consentono depositi non telematici fino alle date indicate.

  • art. 87 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Citato come richiamo normativo collegato alle modalità di deposito e all'emanazione dei regolamenti che disciplinano la transizione alle modalità telematiche.

Massime di principio

  • Per i reati disciplinati dal secondo comma dell'art. 640 c.p. la pena pecuniaria è obbligatoria insieme alla pena detentiva: l'omissione della pena pecuniaria nella motivazione o nella quantificazione costituisce violazione di legge che può giustificare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per il solo nuovo giudizio sulla pena pecuniaria.
  • Le disposizioni del decreto ministeriale che regolano la transizione al deposito telematico possono prevedere un 'doppio binario' temporaneo: quindi un deposito cartaceo effettuato entro i termini transitori espressamente previsti è valido e non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il procuratore generale che impugna in Cassazione può avvalersi delle norme transitorie per il deposito in cancelleria; eccezioni procedurali sollevate dalla difesa circa modalità di deposito devono essere valutate alla luce dei termini e delle deroghe stabilite dai regolamenti e dai decreti ministeriali.
  • In caso di vizi parziali della sentenza (es. omissione di una parte della pena), la Corte di legittimità può annullare limitatamente a quella parte e disporre il rinvio per un nuovo esame ristretto al punto viziato, lasciando ferme le altre statuizioni non viziate.

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