Ordinanza n. 2786/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il provvedimento dell’11 febbraio 2026, con il quale la commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale l’aveva giudicata non idonea ai sensi dell’art. 24, lett. b), del d.m. n. 168/2022. Ha dedotto l’incompatibilità radicale del giudizio negativo con gli esiti positivi dei test TPC e DAT somministrati prima dei colloqui, richiamando le osservazioni di una psicologa forense e di un medico psichiatra incaricati quali consulenti di parte. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione del giudizio e il contrasto con l’idoneità attitudinale conseguita in un precedente concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, svoltosi nel 2022.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare. Ha ritenuto che la diversa lettura dei test scritti effettuata da consulenti esterni all’amministrazione della pubblica sicurezza non sia, di per sé, idonea a sovvertire il giudizio negativo espresso all’esito di tutti i colloqui individuali, svolti con il perito selettore e con lo psicologo, nonché del colloquio collegiale dinanzi alla commissione. Secondo il giudice, tali colloqui hanno fondamentale rilievo nella valutazione del quadro comportamentale del candidato, poiché le risposte dirette consentono una manifestazione più attendibile della personalità, e nel caso concreto risultavano coerenti con i parametri dell’allegato 2 al d.m. n. 198/2003. Il TAR ha inoltre escluso che l’idoneità conseguita nel precedente concorso per allievi agenti fosse decisiva: essa riguardava un ruolo diverso e un periodo temporale differente, non escludendo né una specifica inidoneità al ruolo di ispettore né una successiva evoluzione della personalità tale da determinare la perdita dei requisiti. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; la domanda è stata respinta all’esito del sommario esame cautelare.
art. 24, lett. b), d.m. 9 settembre 2022, n. 168
Costituisce la base normativa richiamata per il giudizio di non idoneità attitudinale della candidata.
allegato 2 d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Individua i parametri attitudinali rispetto ai quali il giudice ha ritenuto coerenti i colloqui e il giudizio negativo della commissione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, il giudizio di idoneità attitudinale può fondarsi in modo determinante sull’insieme dei colloqui individuali e collegiali, poiché questi consentono alla commissione di delineare direttamente il quadro comportamentale e della personalità del candidato.
- La diversa interpretazione dei test attitudinali scritti formulata da consulenti esterni all’amministrazione competente non è, di per sé, sufficiente a superare il giudizio negativo espresso dalla commissione istituzionalmente competente, salvo che tale giudizio sia affetto da abnormità.
- L’idoneità attitudinale conseguita in un precedente concorso non determina automaticamente il diritto all’idoneità in una successiva procedura relativa a un ruolo diverso, potendo rilevare sia la specificità del nuovo ruolo sia l’eventuale evoluzione successiva della personalità del candidato.
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce del sommario esame degli atti, le censure non evidenzino una ragionevole probabilità di fondatezza e il giudizio negativo risulti coerente con i parametri normativi e con le valutazioni espresse dagli organi concorsuali competenti.
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