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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04046/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore ha convenuto la propria datrice di lavoro davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e la condanna al pagamento di differenze retributive relative all'attività svolta presso la stazione ferroviaria di Milano nell'ambito di un appalto. Il Tribunale, con ordinanza, si è dichiarato territorialmente incompetente d'ufficio, indicando alternativamente Napoli o Roma come fori competenti, sul rilievo della sede legale della società e del luogo di costituzione del rapporto, escludendo che l'adibizione del lavoratore all'appalto sito in Milano rilevasse ai fini della competenza. Il lavoratore ha quindi proposto regolamento di competenza, articolando quattro censure: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione dei mezzi e degli strumenti presenti nella stazione di Porta Garibaldi; vizio di motivazione per avere negato, in modo illogico e contraddittorio, l'esistenza di un nucleo minimo di strumenti necessari allo svolgimento dell'impresa; violazione degli artt. 38, 413 e 414 c.p.c. per avere escluso che le allegazioni introduttive fossero idonee a radicare la competenza milanese; violazione degli artt. 38, ultimo comma, e 413 c.p.c. per avere declinato la competenza sulla base delle deduzioni della convenuta e senza assumere sommarie informazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il regolamento di competenza e ha cassato l'ordinanza declinatoria, dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro. Ha valorizzato l'orientamento secondo cui la nozione di "dipendenza aziendale" di cui all'art. 413 c.p.c. va intesa in senso ampio e comprende anche il luogo, pur di proprietà del committente, in cui il lavoratore abbia svolto in via esclusiva la prestazione, se tale luogo è destinato a rendere possibile l'esecuzione dell'attività appaltata e il conseguimento dei fini imprenditoriali del datore di lavoro-appaltatore. La causa dovrà essere riassunta davanti al Tribunale di Milano nel termine di legge, mentre la liquidazione delle spese della fase di regolamento è rimessa al giudice di merito davanti al quale il giudizio proseguirà.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di nullità per omessa pronuncia o mancata considerazione di elementi fattuali, ma il decisum si concentra sulla competenza territoriale.

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al rilievo e alla declaratoria dell'incompetenza territoriale e alla dedotta necessità di acquisire sommarie informazioni.

  • art. 38, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per contestare che la competenza fosse stata declinata sulla base delle sole difese della convenuta senza istruttoria sommaria.

  • art. 413 c.p.c.

    norma decisiva: la Corte ribadisce che il foro speciale del lavoro va individuato in senso ampio, valorizzando il luogo della prestazione e la dipendenza aziendale anche quando coincida con un sito di terzi, se funzionale all'appalto e alla prestazione esclusiva.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla sufficienza delle allegazioni introduttive a fondare la competenza territoriale.

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla parte resistente nel regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza aziendale" ex art. 413 c.p.c. deve essere interpretata in senso ampio e funzionale, includendo anche luoghi non di proprietà del datore di lavoro se in essi il lavoratore svolge in via esclusiva la prestazione e tali luoghi sono strumentali all'attività appaltata.
  • Il foro speciale del lavoro va radicato, per quanto possibile, nel luogo più prossimo alla concreta esecuzione della prestazione, così da favorire la celerità del processo e la reperibilità degli elementi di prova.
  • Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può valutare anche gli elementi di fatto rilevanti per la competenza emergenti dagli atti, senza essere vincolata in modo stretto alla motivazione del provvedimento impugnato.
  • Quando la prestazione lavorativa è svolta stabilmente in un sito destinato all'esecuzione dell'appalto, la competenza può radicarsi in quel luogo anche se il sito appartiene al committente e non al datore di lavoro-appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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