Cassazione Penale, Ordinanza n. 10202/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata riformata la decisione di merito della Corte d'appello. La pronuncia si fonda sull'aspecificità dei motivi e sull'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 385 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo l'assenza del dolo; con il secondo ha lamentato l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione per la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; con il terzo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili perché aspecifiche, in quanto riproduttive di questioni già esaminate e disattese dalla Corte d'appello con motivazione non manifestamente illogica, e perché dirette in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice oggetto della censura difensiva, rispetto alla quale si contestava l'elemento soggettivo del dolo.
art. 131-bis c.p.
Richiamato quale parametro per chiedere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non riconosciuta dai giudici di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte in appello senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o del merito delle prove, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La deduzione dell'assenza del dolo, della particolare tenuità del fatto, della recidiva, delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio deve misurarsi con argomentazioni specifiche contro la motivazione di merito; in difetto, il motivo è aspecifico e inammissibile.
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