Cassazione Civile, Ordinanza n. 00545/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta ai sensi della legge n. 89 del 2001 per l'irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione. La Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo, poi il Ministero aveva proposto opposizione senza successo. In sede di legittimità il Ministero ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 4 della legge n. 89 del 2001 e 6, par. 1, CEDU, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto ritenersi tardiva perché il termine semestrale di decadenza decorreva, secondo il ricorrente, dall'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva e non dalla successiva sentenza resa nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero ha affermato che il giudizio di ottemperanza, instaurato dopo l'esecuzione, era stato superfluo e non avrebbe potuto spostare in avanti il dies a quo della decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva secondo cui, ai fini dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, la fase di cognizione che accerta il diritto all'indennizzo e la successiva fase esecutiva o di ottemperanza vanno considerate unitariamente. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza, sul piano funzionale e strutturale, è equiparabile al procedimento esecutivo, ma il termine semestrale per proporre la nuova domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della fase satisfattiva solo quando vi sia stato effettivo e concreto soddisfacimento del credito. Se, invece, l'ordinanza di assegnazione non è seguita dalla riscossione effettiva, il creditore può legittimamente ricorrere anche all'ottemperanza, e il termine decorre dalla definizione di quest'ultima. Nel caso concreto la domanda era stata proposta entro tale termine. Il ricorso è stato quindi respinto e il Ministero è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89
Il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della fase esecutiva o satisfattiva; se l'ordinanza di assegnazione non comporta effettivo pagamento, la decorrenza può farsi risalire alla definizione del giudizio di ottemperanza.
art. 5-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
Costituisce il fondamento processuale della domanda di equa riparazione proposta per l'irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione.
art. 5-quinquies, L. 24 marzo 2001, n. 89
Conferma il regime speciale dell'esecuzione per i crediti da legge Pinto e non esclude il concorso dei rimedi esecutivi e di ottemperanza.
art. 5-sexies, commi 7, 8 e 11, L. 24 marzo 2001, n. 89
Il testo normativo è letto come compatibile con il concorso tra esecuzione ordinaria e giudizio di ottemperanza per conseguire l'effettivo soddisfacimento del credito.
art. 6, par. 1, CEDU
L'esecuzione della decisione definitiva è parte integrante del processo; il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se la decisione restasse ineseguita.
Corte cost. n. 88 del 2018
È richiamata come antecedente del nuovo assetto interpretativo dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001.
Cass., Sez. Un., n. 19883 del 2019
Ha affermato la lettura unitaria tra cognizione e fase esecutiva/ottemperanza e la decorrenza del termine dalla definitività della fase esecutiva.
Massime di principio
- Ai fini della decadenza per proporre domanda di equa riparazione, il rapporto tra fase di cognizione del diritto all'indennizzo e rimedi satisfattivi successivi va valutato unitariamente, senza separare in modo rigido i diversi segmenti del procedimento.
- Il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento dell'indennizzo Pinto è funzionalmente e strutturalmente assimilabile al procedimento esecutivo e può incidere sulla decorrenza del termine semestrale.
- L'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva fa decorrere il termine di decadenza solo se è seguita dall'effettivo e concreto soddisfacimento del creditore; in mancanza di pagamento, il creditore può ancora attivare l'ottemperanza e il termine decorre dalla sua definizione.
- L'interpretazione dell'art. 4 della legge Pinto deve essere conforme all'art. 6 CEDU, secondo cui l'esecuzione è parte integrante del processo e non può essere ridotta a fase meramente eventuale o irrilevante.
- Non può essere negata al creditore la possibilità di ricorrere in concorso o in successione ai rimedi esecutivi e di ottemperanza quando ciò sia necessario per ottenere il soddisfacimento effettivo del credito; in tale ipotesi la definitività rilevante è quella dell'ultimo rimedio esperito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00422/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00423/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00426/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00428/2024 del 08/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →