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Sentenza

Sentenza n. 912/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Presidente dell’ATA relativo alla validazione del PEF 2024-2025 e deliberazione commissariale comunale di aggiornamento del piano finanziario TARI, approvazione delle tariffe TARI 2024 e rimodulazione delle scadenze di pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (enti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il decreto del Presidente dell’ATA Rifiuti 4 – Fermo, concernente la validazione del piano economico-finanziario 2024-2025 del Comune di Sant’Elpidio a Mare, nonché la deliberazione del Commissario straordinario del medesimo Comune relativa all’aggiornamento del piano finanziario TARI 2022/2025, all’approvazione delle tariffe TARI per il 2024 e alla rimodulazione delle scadenze di pagamento. Erano stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né il giudice ha esaminato il merito degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. L’Assemblea Territoriale d’Ambito ha aderito alla definizione in rito con compensazione delle spese; il Comune ha aderito alla definizione in rito, chiedendo tuttavia la condanna della ricorrente alle spese. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese nei confronti di tutte le parti, incluso il Comune, rilevando che quest’ultimo aveva svolto attività difensiva e adempiuto agli oneri istruttori ex art. 46, comma 2, c.p.a., su sollecitazione del Tribunale. La compensazione è stata inoltre giustificata dalla complessità della questione relativa alla qualificazione degli atti impugnati, idonei a produrre effetti quantomeno provvisori sull’applicazione della tariffa. Il merito delle censure non è stato esaminato.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il riferimento riguarda gli oneri istruttori assolti dal Comune costituito in giudizio a seguito della sollecitazione del Tribunale; tale attività è stata considerata dal Collegio ai fini della regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara in corso di causa la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza esame dei motivi e della legittimità degli atti impugnati.
  • La compensazione delle spese può essere disposta anche nei confronti dell’amministrazione che abbia svolto attività difensiva e adempiuto agli oneri istruttori, quando la controversia presenti profili di complessità oggettiva, anche in relazione alla qualificazione degli atti impugnati e ai loro effetti provvisori.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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