Cassazione Penale, Sentenza n. 12463/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 09/03/2021, che li aveva ritenuti responsabili di due episodi di concorso in estorsione aggravata (capo A: danno a Garofalo Antonio; capo B: danno a Assalto Raffaele) e aveva applicato l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. Maragas ha dedotto: (i) insufficiente o illogica motivazione circa l'elemento soggettivo e oggettivo dell'estorsione (art. 629 c.p.), lamentando che mancassero violenze/minacce e dichiarazioni a suo carico e che la Corte si fosse limitata a rinviare alla motivazione di primo grado; (ii) errata interpretazione e applicazione dell'art. 416‑bis.1 c.p., poiché l'aggravante sarebbe stata riconosciuta senza elementi concreti e esteriori idonei a connotare la condotta come mafiosa. Lambiase Grimaldi ha dedotto: (i) inosservanza o errata applicazione dell'art. 99 c.p. in materia di recidiva, lamentando che la Corte non abbia valutato compiutamente la personalità in relazione ai fatti; (ii) mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante ammissione dei fatti e collaborazione, con riferimenti a criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e priva di vizi logici: in particolare ha ritenuto corretta la valutazione del quadro probatorio (dichiarazioni confessorie dei correi, intercettazioni ambientali, ripetute richieste di denaro, la "convocazione" presso terzi, contesto territoriale) e legittima l'applicazione dell'aggravante dell'art. 416‑bis.1 c.p. in virtù degli elementi concreti evocativi del metodo mafioso. Ha ritenuto altresì congruo il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione sulla recidiva. Per effetto dell'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa spettanti alle parti civili, liquidate nelle somme indicate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Rilevato nel contesto della imputazione per concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto correttamente sussistente il concorso sulla base degli elementi fattuali.
art. 629 c.p.
Norma che punisce l'estorsione: la Corte ha ritenuto che fosse adeguatamente provata la condotta estorsiva sia sotto il profilo oggettivo (richieste ripetute, modalità della pretesa) sia soggettivo, e ha respinto la censura sulle carenze di motivazione.
art. 628 c.p., comma 3, n. 1
Richiamata nella imputazione relativa all'aggravamento della fattispecie; la Corte ha valutato gli elementi aggravanti in combinazione con l'art. 416‑bis.1.
art. 416‑bis.1 c.p.
La Corte ha interpretato e applicato la disposizione ritenendo che l'aggravante del "metodo mafioso" possa essere riconosciuta quando, sulla base di elementi concreti (terminologia usata, contesto territoriale, richiamo a soggetti noti e a scarcerazioni, convocazioni intimidatorie, reticenza della vittima), la condotta sia idonea a creare assoggettamento o timore riferibile a logiche associative mafiose.
art. 99 c.p.
Richiamato nella censura sulla recidiva: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva e della personalità del reo, secondo il principio che il giudice deve motivare le ragioni per cui la precedente condanna incide sulla pena attuale.
art. 133 c.p.
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e alle attenuanti: la Corte ha comunque ritenuto che la condotta successiva del ricorrente non fosse tale da far prevalere le attenuanti generiche rispetto agli elementi ostativi.
art. 616 c.p.
Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a contributi alla Cassa delle ammende in base a questa disposizione.
art. 23, comma 8, D.L. n. 1
Richiamato procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma, come segnalato in udienza.
Massime di principio
- In Cassazione le censure basate sulla valutazione di merito (riesame delle prove o diverse valutazioni probatorie) sono precluse se la motivazione dei giudici di merito è congrua e priva di vizi logici: il rimedio è inammissibile salvo che si evidenzi un vizio di diritto.
- Per il riconoscimento dell'aggravante dell'art. 416‑bis.1 c.p. non è sempre necessario dimostrare l'appartenenza formale a un'associazione mafiosa; è sufficiente che gli elementi concreti e esteriori della condotta (linguaggio, modalità della pretesa, contesto territoriale, richiami a notabili o a scarcerazioni, modalità intimidatorie) risultino idonei a evocare il metodo mafioso e a creare assoggettamento o timore nella vittima.
- La mancanza di un atto di violenza palese non esclude l'estorsione se emerge un quadro fatto di ripetute richieste, modalità tipiche del circuito estorsivo e condotte intimidatorie implicite (es. convocazioni, riferimento a terzi autorevoli).
- Il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva spettano al giudice di merito: è sufficiente che la motivazione indichi i fattori ritenuti decisivi; il controllo di legittimità verifica la presenza di ragioni non manifestamente illogiche.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese, al contributo alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese delle parti civili; bisogna valutare la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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