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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12463/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 09/03/2021, che li aveva ritenuti responsabili di due episodi di concorso in estorsione aggravata (capo A: danno a Garofalo Antonio; capo B: danno a Assalto Raffaele) e aveva applicato l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. Maragas ha dedotto: (i) insufficiente o illogica motivazione circa l'elemento soggettivo e oggettivo dell'estorsione (art. 629 c.p.), lamentando che mancassero violenze/minacce e dichiarazioni a suo carico e che la Corte si fosse limitata a rinviare alla motivazione di primo grado; (ii) errata interpretazione e applicazione dell'art. 416‑bis.1 c.p., poiché l'aggravante sarebbe stata riconosciuta senza elementi concreti e esteriori idonei a connotare la condotta come mafiosa. Lambiase Grimaldi ha dedotto: (i) inosservanza o errata applicazione dell'art. 99 c.p. in materia di recidiva, lamentando che la Corte non abbia valutato compiutamente la personalità in relazione ai fatti; (ii) mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante ammissione dei fatti e collaborazione, con riferimenti a criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e priva di vizi logici: in particolare ha ritenuto corretta la valutazione del quadro probatorio (dichiarazioni confessorie dei correi, intercettazioni ambientali, ripetute richieste di denaro, la "convocazione" presso terzi, contesto territoriale) e legittima l'applicazione dell'aggravante dell'art. 416‑bis.1 c.p. in virtù degli elementi concreti evocativi del metodo mafioso. Ha ritenuto altresì congruo il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione sulla recidiva. Per effetto dell'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa spettanti alle parti civili, liquidate nelle somme indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Rilevato nel contesto della imputazione per concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto correttamente sussistente il concorso sulla base degli elementi fattuali.

  • art. 629 c.p.

    Norma che punisce l'estorsione: la Corte ha ritenuto che fosse adeguatamente provata la condotta estorsiva sia sotto il profilo oggettivo (richieste ripetute, modalità della pretesa) sia soggettivo, e ha respinto la censura sulle carenze di motivazione.

  • art. 628 c.p., comma 3, n. 1

    Richiamata nella imputazione relativa all'aggravamento della fattispecie; la Corte ha valutato gli elementi aggravanti in combinazione con l'art. 416‑bis.1.

  • art. 416‑bis.1 c.p.

    La Corte ha interpretato e applicato la disposizione ritenendo che l'aggravante del "metodo mafioso" possa essere riconosciuta quando, sulla base di elementi concreti (terminologia usata, contesto territoriale, richiamo a soggetti noti e a scarcerazioni, convocazioni intimidatorie, reticenza della vittima), la condotta sia idonea a creare assoggettamento o timore riferibile a logiche associative mafiose.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato nella censura sulla recidiva: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva e della personalità del reo, secondo il principio che il giudice deve motivare le ragioni per cui la precedente condanna incide sulla pena attuale.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e alle attenuanti: la Corte ha comunque ritenuto che la condotta successiva del ricorrente non fosse tale da far prevalere le attenuanti generiche rispetto agli elementi ostativi.

  • art. 616 c.p.

    Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a contributi alla Cassa delle ammende in base a questa disposizione.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 1

    Richiamato procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma, come segnalato in udienza.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure basate sulla valutazione di merito (riesame delle prove o diverse valutazioni probatorie) sono precluse se la motivazione dei giudici di merito è congrua e priva di vizi logici: il rimedio è inammissibile salvo che si evidenzi un vizio di diritto.
  • Per il riconoscimento dell'aggravante dell'art. 416‑bis.1 c.p. non è sempre necessario dimostrare l'appartenenza formale a un'associazione mafiosa; è sufficiente che gli elementi concreti e esteriori della condotta (linguaggio, modalità della pretesa, contesto territoriale, richiami a notabili o a scarcerazioni, modalità intimidatorie) risultino idonei a evocare il metodo mafioso e a creare assoggettamento o timore nella vittima.
  • La mancanza di un atto di violenza palese non esclude l'estorsione se emerge un quadro fatto di ripetute richieste, modalità tipiche del circuito estorsivo e condotte intimidatorie implicite (es. convocazioni, riferimento a terzi autorevoli).
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva spettano al giudice di merito: è sufficiente che la motivazione indichi i fattori ritenuti decisivi; il controllo di legittimità verifica la presenza di ragioni non manifestamente illogiche.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese, al contributo alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese delle parti civili; bisogna valutare la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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