Cassazione Penale, Sentenza n. 26898/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare domiciliare per furto in appartamento (aggravato), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale qualificato il fatto come furto consumato anziché tentato. La difesa sostiene che, pur essendovi stata sottrazione, non ci sarebbe stato mai un effettivo impossessamento/autonoma disponibilità della refurtiva, poiché gli agenti avrebbero monitorato costantemente i movimenti e il rischio di dispersione non si sarebbe concretizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto pacifica la sussistenza della consumazione del furto: la ricorrente e le complici si erano ripartite i monili e li avevano occultati in luoghi diversi (parte in un calzino nella vettura, parte addosso alle complici), e la ricorrente si era allontanata dall'abitazione e dal condominio, realizzando una disponibilità autonoma e effettiva della refurtiva, seppure per breve tempo. Il monitoraggio da parte delle forze dell'ordine non era stato tale da impedire materialmente l'allontanamento e l'esercizio di dominio sulla cosa. Per questi motivi è stata confermata la qualificazione come furto consumato (art. 624-bis c.p.) e dichiarata l'inammissibilità del ricorso; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
riferimento alle aggravanti contestate nell'imputazione originaria per il reato di furto
art. 61 cod. pen.
richiamate come norme sulle circostanze aggravanti della pena
art. 624-bis cod. pen.
la Corte interpreta la consumazione del furto in senso consolidato: il reato si consuma quando l'agente consegue, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della res furtiva
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
conv. con l. 18/12/2020, n. 176
norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte al giudice superiore
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze della pronuncia di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il criterio distintivo tra furto consumato e tentato è la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa da parte dell'autore, anche se solo per breve tempo
- La semplice possibilità di recupero da parte della vittima o la breve durata del possesso non escludono la consumazione se l'agente ha esercitato potere sulla res furtiva (es. occultamento, ripartizione, trasporto)
- L'intervento o il monitoraggio della polizia rilevano solo se concretamente impediscono l'esercizio della signoria sulla cosa (presenza 'in continenti'); il mero controllo a distanza o successivo intervento non esclude la consumazione
- La valutazione dei fatti materiali è centrale: elementi quali divisione della refurtiva, occultamento e allontanamento dal luogo rafforzano la qualificazione come consumato
- In Cassazione il ricorrente deve confrontarsi esplicitamente con la motivazione del giudice di merito: la mancata confutazione puntuale può determinare l'inammissibilità del ricorso
- Sul piano processuale, l'inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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