Sentenza n. 829/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente e dell’adesione dell’Amministrazione resistente. Non è stata svolta alcuna valutazione di merito sulla legittimità del divieto di vendita dei biglietti né sugli atti presupposti. Le spese di giudizio sono state compensate.
Atto impugnato: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Como per una partita di calcio, unitamente agli atti presupposti adottati dagli organi di sicurezza delle manifestazioni sportive
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Cremona del 18 maggio 2026, nella parte in cui vietava la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Como per l’incontro tra U.S. Cremonese e Como 1907 previsto il 24 maggio 2026 presso lo stadio Zini di Cremona. Sono stati altresì impugnati la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 13 maggio 2026, la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 12 maggio 2026, le note della Questura di Cremona dell’11 e del 12 maggio 2026 e ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale. Dal testo emerge che gli atti di pubblica sicurezza erano motivati dal rilevato rischio connesso alla rivalità tra le tifoserie e alla rilevanza sportiva dell’incontro. La sentenza non esamina nel merito i vizi di legittimità dedotti, poiché il ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata dopo aver sentito le parti
La disposizione è stata applicata per definire il giudizio in camera di consiglio, senza esame del merito, una volta rilevata la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla decisione e l’amministrazione resistente aderisce a tale dichiarazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati né sui motivi dedotti.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando la sopravvenuta carenza di interesse consente di decidere la controversia senza esame del merito, previa audizione delle parti.
Come è indicizzato
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