Cassazione Penale, Sentenza n. 44200/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Karaman impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per due fattispecie di furto e tentato furto aggravati (art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.). Contestava: (1) la qualificazione come furti consumati (capo A) e non come tentati, sostenendo che gli agenti avevano osservato gli imputati e dunque non si era realizzata piena disponibilità autonoma sui beni; (2) l'applicabilità dell'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" (capo B), deducendo che il capo Moncler era stato sottratto sotto la diretta osservazione della viceresponsabile del negozio, che ne avrebbe impedito l'esposizione alla pubblica fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile rigettandolo. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) quanto al capo A, la consumazione del furto è avvenuta perché gli imputati si erano appropriati dei capi, nascondendoli nell'auto e acquistandone la piena e autonoma disponibilità, anche se per breve tempo; l'osservazione della polizia non era continuativa né diretta rispetto all'impossessamento, e quindi non ha impedito la consumazione; (2) quanto al capo B, l'aggravante per esposizione alla pubblica fede è stata correttamente applicata in generale (e il fatto è stato comunque qualificato come tentato perché gli autori sono stati bloccati prima di conseguire pieno possesso), essendo l'intervento della dipendente del negozio casuale e non riconducibile a una sorveglianza continuativa, costante e specificamente idonea a impedire la sottrazione. Conseguentemente la condanna di Elena Karaman a 2 anni e 4 mesi di reclusione e 480 euro di multa è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 2, codice penale
Individua il furto aggravato per essersi avvalsi di un mezzo fraudolento; la Corte ha confermato la valutazione circa l'uso di mezzi fraudolenti nei comportamenti contestati
art. 625, primo comma, n. 7, codice penale
L'aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede si applica quando la merce è esposta in modo tale da essere facilmente constatabile dal pubblico e sottraibile; però è esclusa se sono presenti condizioni concrete di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione
Giurisprudenza consolidata (Cass. sez. 4 e 5, pronunce citate)
Principio secondo cui il furto si consuma quando la cosa passa nella piena e autonoma disponibilità dell'agente anche per brevissimo tempo; l'intervento successivo delle forze di polizia non cancella la consumazione se non vi era vigilanza continuativa sull'atto di impossessamento
Giurisprudenza su placca antitaccheggio e pubblica fede (Sez. 5, Bevilacqua ecc.)
La presenza di dispositivi antitaccheggio non equivale di per sé a controllo a distanza idoneo a escludere l'esposizione alla pubblica fede; l'esclusione dell'aggravante richiede concreta e continua sorveglianza
Massime di principio
- Il furto è consumato quando l'agente ottiene la piena e autonoma disponibilità della cosa, anche se per brevissimo periodo; l'abbandono successivo della refurtiva per intervento di terzi non trasforma automaticamente il fatto in tentativo.
- Per sostenere la natura di tentativo è necessario dimostrare che il bene non sia mai passato nella disponibilità autonoma dell'agente, ad esempio per la presenza di una sorveglianza continua e specifica che abbia impedito l'impossessamento.
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede trova applicazione quando la merce è esposta al pubblico senza misure di controllo continui ed efficaci; interventi casuali o sporadici del personale non bastano a escluderla.
- La mera presenza di dispositivi antitaccheggio non equivale a controllo preventivo efficace: tali dispositivi possono rilevare l'occultamento ma non impediscono necessariamente l'accesso o la disponibilità autonoma dell'agente.
- Osservazione o monitoraggio da parte delle forze dell'ordine che non sia specificamente diretta e continuativa rispetto all'atto di impossessamento non esclude la consumazione del furto; per confutare la consumazione l'elemento decisivo è il concreto controllo esercitato sulla cosa sottratta.
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