Cassazione Penale, Sentenza n. 504/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ha impugnato la sentenza di condanna per furto aggravato contestando: 1) il riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza (sosteneva di essersi limitato ad approfittare di una momentanea disattenzione della vittima); 2) il riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., lamentando carenze motivazionali e mancata valutazione dei precedenti e della distanza temporale; 3) il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per il modesto valore del bene (titolo di viaggio di euro 41).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo e per chiedere una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito: a) la destrezza è stata adeguatamente provata perché l'imputato, offrendosi di aiutare la vittima con i bagagli, ha creato fiducia e neutralizzato la sorveglianza consentendo l'asportazione del biglietto; b) la recidiva è stata motivata sulla base della condotta complessiva dell'imputato (impudenza, opportunismo, cinismo) e non sui soli pregiudizi morali della vittima; c) l'attenuante per tenuità del danno è stata negata perché va valutato il danno criminale complessivo (necessità di ricomprare il biglietto, disagi e ritardi), non solo il valore materiale del bene. Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 4 c.p. (circostanza aggravante della destrezza)
La Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la destrezza richiede un comportamento caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza idoneo a sorprendere o eludere la sorveglianza sul bene; non è sufficiente il mero approfittare di una disattenzione non provocata dall'agente. Nel caso concreto la condotta dell'imputato (offrirsi di aiutare e approfittare della fiducia) rientra nei parametri della destrezza.
art. 99 c.p. (recidiva)
La Corte ha valutato la recidiva sulla base della personalità criminosa e della condotta complessiva dell'imputato (impudenza, opportunismo, cinismo), ritenendola non occasionale; non si è trattato di un riconoscimento fondato solo su pregiudizi morali della vittima.
art. 62 n. 4 c.p. (circostanza attenuante della speciale tenuità del danno)
La giurisprudenza richiede una valutazione globale del danno criminale, non solo il valore materiale del bene. Nel caso la Corte territoriale ha considerato anche il costo per ricomprare il biglietto e i disagi derivanti al viaggio, motivando il diniego dell'attenuante.
art. 616 c.p.p. (conseguenze della declaratoria di inammissibilità)
Per legge la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità dipende da profili di colpa nel ricorso, può essere disposto il versamento alla cassa delle ammende; la Corte ha fissato tale somma in euro 3000,00.
Massime di principio
- La circostanza aggravante della destrezza richiede condotte attive di abilità o astuzia che neutralizzino la sorveglianza del titolare del bene; il mero approfittare di una disattenzione non provocata dall'agente può non essere sufficiente.
- In tema di recidiva, il giudice del merito può valorizzare la personalità del reo e la complessiva modalità di commissione del reato per ritenere la reiterazione della pericolosità, purché espliciti la motivazione; la Cassazione non riesamina i fatti se il ricorso è meramente rivendicativo.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno richiede una valutazione globale del danno criminale (danno patrimoniale effettivo, conseguenze pratiche, disagi, caratteristiche personali dell'agente), non solo il valore monetario del bene sottratto.
- La Corte di Cassazione è inammissibile quando il ricorso mira a una rivalutazione del merito e non affronta in modo puntuale e critico la motivazione della sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità dovuta a colpa nel ricorso il giudice di legittimità può condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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