Sentenza n. 36/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - della determinazione del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti presso la Giunta Regionale n. DPE/117 del 23 ottobre 2025, con la quale sono stati approvati gli elenchi delle istanze di finanziamento ammissibili e non ammissibili, nella parte in cui l’istanza del Comune di Cappelle sul Tavo è stata inserita nell’elenco delle istanze non ammissibili; - della deliberazione della Giunta Regionale n. 609 del 22 settembre 2025, con la quale è stato approvato il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze di finanziamento, ai fini della formazione dell’elenco delle istanze ammissibili; - della determinazione direttoriale n. DPE/113 del 9 ottobre 2025, con la quale è stata confermata l’applicazione del criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande; - dell’avviso pubblico di cui all’Allegato A della determinazione direttoriale n. DPE/113 del 9 ottobre 2025, nel quale è stato ribadito il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di finanziamento; - della nota della Giunta Regionale - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti del 31 ottobre 2025, con la quale è stata rigettata la richiesta di annullamento e riesame della graduatoria, formulata dal Comune di Cappelle sul Tavo; - della deliberazione della Giunta Regionale n. 703 del 30 ottobre 2025, con la quale è stato approvato il piano degli interventi anno per l’anno 2026 (Allegato I - elenco dei soggetti beneficiari del contributo di cui alla legge n. 145 del 2018); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto; e per la riformulazione dell’elenco delle istanze ammissibili, con l’inserimento del Comune di Cappelle sul Tavo nella graduatoria degli enti ammessi al finanziamento secondo l’ordine di ricevimento dell’istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dell'istanza comunale dall'elenco delle domande ammissibili a finanziamento regionale per asserita presentazione fuori termine, nonché gli atti presupposti relativi al criterio cronologico di ricezione delle domande
Esito
Favorevole al ricorrente (ente richiedente)
La controversia
La Regione Abruzzo aveva pubblicato un avviso per la ricognizione degli interventi finanziabili, stabilendo che sarebbero state valutate le istanze complete pervenute all'indirizzo PEC indicato nell'avviso tra le ore 8:30 del 15 ottobre 2025 e le ore 23:59 del 22 ottobre 2025, secondo l'ordine cronologico di arrivo certificato dall'ora e dalla data di acquisizione al protocollo regionale. Il Comune ricorrente trasmetteva la domanda il 15 ottobre 2025; la ricevuta di consegna attestava la disponibilità del messaggio nella casella PEC regionale alle ore 8:30:01, mentre la Regione la escludeva ritenendola pervenuta alle ore 8:29:58, sulla base dell'orario della ricevuta di accettazione e della scheda di protocollazione automatica. Il Comune deduceva: con il primo motivo, l'erronea interpretazione della lex specialis e delle regole tecniche sulla PEC; con il secondo motivo, l'erroneità dei presupposti di fatto, il difetto di istruttoria, l'illogicità, la contraddittorietà e l'irragionevolezza della motivazione, l'ingiustizia manifesta e lo sviamento di potere; con il terzo motivo, proposto subordinatamente, la nullità dell'avviso e degli atti della procedura per contraddittorietà delle clausole e violazione dei principi di affidamento, correttezza, buona fede, trasparenza e parità di trattamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo erronea l'interpretazione regionale della lex specialis. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 82/2005 e degli artt. 3, 4, comma 6, e 6 d.P.R. 68/2005, il documento informatico si considera consegnato quando è reso disponibile nella casella PEC del destinatario; la ricevuta di avvenuta consegna certifica il momento in cui il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo dichiarato, mentre la ricevuta di accettazione certifica soltanto la spedizione da parte del mittente. Poiché l'avviso individuava il criterio cronologico nell'arrivo e nell'acquisizione al protocollo regionale, tale criterio doveva essere riferito al momento della consegna nella casella PEC regionale, non al precedente momento di accettazione da parte del gestore del mittente né a un asserito primo contatto con il sistema di protocollazione. La ricevuta di consegna attestava l'arrivo alle ore 8:30:01, entro il termine previsto; la scheda di protocollazione automatica indicante le ore 8:29:58 non aveva efficacia probatoria dell'arrivo del messaggio all'indirizzo PEC del destinatario. Il terzo motivo subordinato non è stato esaminato perché assorbito. Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati nella parte relativa alla non ammissione della domanda. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate non ripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti, tra cui completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e avviso alle parti.
art. 74 c.p.a.
Il Collegio richiama per relationem la motivazione di una precedente sentenza del TAR relativa alla medesima questione.
art. 1, commi 134 e 135, l. 30 dicembre 2018, n. 145
Costituisce la base normativa del finanziamento regionale oggetto dell'avviso pubblico.
art. 45, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
La consegna telematica si perfeziona quando il documento è reso disponibile nella casella elettronica dichiarata dal destinatario.
art. 3 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
La norma individua nella disponibilità del messaggio presso la casella PEC del destinatario il momento della consegna.
art. 4, comma 6, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’articolo 6.
La ricevuta di accettazione attesta la trasmissione, mentre la ricevuta di avvenuta consegna attesta la ricezione.
art. 6, commi 1 e 3, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
La ricevuta di accettazione prova il momento della spedizione; la ricevuta di avvenuta consegna prova il momento in cui il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo PEC del destinatario.
Massime di principio
- Quando una lex specialis stabilisce che la tempestività di un'istanza telematica è determinata dall'ora e dalla data di arrivo o di acquisizione al protocollo dell'amministrazione, il momento rilevante è quello in cui il messaggio PEC è reso disponibile nella casella elettronica del destinatario, attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna, salvo una chiara previsione contraria dell'avviso.
- La ricevuta di accettazione della PEC certifica la spedizione del messaggio da parte del mittente e non prova il suo effettivo arrivo nella casella del destinatario; pertanto, non può essere utilizzata come criterio esclusivo per stabilire la tempestività dell'istanza ricevuta dall'amministrazione.
- Un orario risultante da una scheda interna di protocollazione automatica o riferito al primo contatto con il sistema informatico non prevale sul momento di consegna certificato dalla ricevuta PEC quando la lex specialis richiama l'arrivo e l'acquisizione dell'istanza al protocollo regionale e non detta una disciplina derogatoria delle regole tecniche sulla PEC.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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