Cassazione Penale, Sentenza n. 11004/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza per violazione di norme processuali a pena di nullità: omissione della notifica presso il domicilio eletto del decreto di citazione diretta a giudizio. In primo e secondo grado si era ritenuto legittimo notificare l'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., in ragione della temporanea assenza dell'imputata al domicilio eletto accertata in occasione del tentativo di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini. Il ricorso deduceva che la temporanea assenza non legittima l'omissione della preventiva notifica all'imputata presso il domicilio eletto e che la notifica al difensore poteva essere valida solo quando la notifica all'indagato presso il domicilio eletto fosse divenuta impossibile in modo definitivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto errata l'applicazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p. da parte della Corte d'appello e del Tribunale, perché la notifica al difensore è valida solo quando sia previamente accertata l'impossibilità non più superabile di notificare all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto (es. trasferimento in luogo non conosciuto, inesistenza del nominativo senza possibilità di ricerche fruttuose). La temporanea assenza non soddisfa tale requisito. Ne è derivata la nullità assoluta della notifica eseguita al difensore non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
La disposizione consente notifiche al difensore soltanto se la notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto è risultata impossibile in modo definitivo; non è sufficiente una temporanea assenza dell'imputato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
La Corte ha svolto l'esame del ricorso secondo le forme previste da questa norma (regole procedurali straordinarie introdotte dal decreto).
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021 (Lo Presti)
Conferma il principio che la validità delle notifiche al difensore in luogo della notifica all'imputato dipende dall'impossibilità definitiva di effettuare la notifica presso il domicilio eletto.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015 (B.)
Stabilisce che la notifica al difensore che sostituisce la notifica all'imputato, se eseguita senza previa accertamento dell'insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio, integra omissione di citazione e nullità assoluta per violazione del contraddittorio.
Massime di principio
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è ammissibile solo dopo aver accertato che la notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto sia divenuta impossibile in modo non superabile; una temporanea assenza non basta.
- La mancata preventiva verifica dell'idoneità del domicilio eletto e l'omessa notifica all'imputato possono determinare nullità assoluta degli atti notificati al difensore e compromettere il contraddittorio.
- In caso di notifica ritenuta nulla per questi motivi, la conseguenza può essere l'annullamento delle sentenze di merito e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per nuovo giudizio.
- Per evitare rischi di nullità, gli organi procedenti devono documentare i tentativi di notifica e l'effettiva impossibilità di notificare presso il domicilio eletto prima di procedere alla notifica al difensore.
- Difesa e pubblico ministero possono far valere l'errore di notifica a qualunque grado: la Corte di legittimità tende ad annullare quando manca la prova che la notifica all'imputato fosse definitivamente impraticabile.
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