Cassazione Civile, Sentenza n. 11125/2020 del 10/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La società aveva chiesto al TAR Campania l'annullamento del provvedimento comunale del 17 novembre 2004, con cui il Comune aveva disposto l'acquisizione al proprio patrimonio di opere edilizie e dell'area di sedime di 2.497 mq, oltre a un'ulteriore area pertinenziale di 603 mq. La società deduceva di avere presentato due istanze di condono edilizio, comprendenti anche le opere in questione, e di non averne ancora ottenuto l'esame; il TAR aveva sospeso cautelarmente l'efficacia del provvedimento. Dopo la dichiarazione di fallimento della società, pronunciata dal Tribunale di Napoli il 3 settembre 2013, il TAR comunicava il 12 novembre 2014 al difensore della società in bonis un decreto di perenzione del giudizio. La curatela sosteneva di averne avuto conoscenza soltanto il 14 gennaio 2015 e depositava il 30 giugno 2015 un'istanza di fissazione d'udienza ai sensi delle norme transitorie del codice del processo amministrativo. Il TAR respingeva l'istanza e confermava la perenzione; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1403 del 6 marzo 2018, respingeva l'appello, ritenendo tardiva la rinnovazione dell'istanza di interesse al ricorso e non dimostrata la conoscenza del decreto solo nel gennaio 2015. Con un unico motivo, la curatela ricorreva per cassazione deducendo che la comunicazione del decreto di perenzione al difensore della società in bonis, dopo la dichiarazione di fallimento, fosse invalida ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge fallimentare; invocava inoltre l'errore scusabile e la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a. In via preliminare, la Corte esaminava anche l'ammissibilità formale del ricorso, redatto in formato analogico, scansionato e notificato via PEC con firma digitale, pur privo di sottoscrizione autografa sull'originale cartaceo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare, hanno ritenuto regolare la provenienza e l'autenticità del ricorso: la procura era sottoscritta con firma autografa, il documento notificato via PEC era firmato digitalmente e la copia cartacea depositata era corredata dall'attestazione di conformità; la mancanza di firma autografa sull'originale cartaceo era quindi irrilevante. Hanno inoltre ribadito l'equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES. Quanto all'unico motivo, la censura relativa alla validità della comunicazione del decreto di perenzione e alla rimessione in termini denunciava, secondo la Corte, errori di procedura commessi dal giudice amministrativo. Tali errori attengono al modo di esercizio della giurisdizione e non ai suoi limiti esterni, sicché non sono deducibili con ricorso per cassazione contro una decisione del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, anche se la violazione processuale è prospettata come grave o idonea a impedire l'esame del merito. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché il Comune è rimasto intimato. La Corte ha dichiarato sussistenti, se dovuto, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, c.p.c.
Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità e alla efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5 e art. 19-bis, commi 2 e 4 citato D.Dirig.
L'equivalenza tra firma digitale CAdES e PAdES vale anche per la validità e l'efficacia dell'autenticazione della procura speciale richiesta per il giudizio di cassazione.
art. 43, comma 1, L. fall.
Il motivo è inammissibile e con esso il ricorso, perchè ciò che con siffatta censura la società ricorrente lamenta sono meri errores in procedendo, i quali non possono, solo in ragione della gravità della violazione che si assume essere stata commessa, ridondare in un superamento degli ambiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo.
La dedotta violazione della norma fallimentare in materia di effetti della dichiarazione di fallimento sul processo, anche se prospettata come vizio della comunicazione al precedente difensore, costituisce una censura processuale e non dimostra il superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa.
art. 37 c.p.a.
Il motivo è inammissibile e con esso il ricorso, perchè ciò che con siffatta censura la società ricorrente lamenta sono meri errores in procedendo, i quali non possono, solo in ragione della gravità della violazione che si assume essere stata commessa, ridondare in un superamento degli ambiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo.
La contestazione del mancato riconoscimento dell'errore scusabile e della rimessione in termini investe la correttezza processuale della decisione amministrativa; non è per ciò solo una censura inerente ai limiti esterni della giurisdizione sindacabile dalle Sezioni Unite.
art. 111, comma 8, Cost.
Il Giudice delle leggi ha invero statuito che la tesi che il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi “evolutiva” o “dinamica”, perchè irrimediabilmente illegittima in quanto incompatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende il sindacato sugli errori in procedendo o in iudicando; il controllo è circoscritto alle ipotesi di difetto relativo o assoluto di giurisdizione.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
L'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità è pari al contributo unificato previsto per il ricorso, secondo il comma 1-bis, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione non consente di sindacare errori in procedendo o in iudicando, anche se gravi o tali da avere impedito l'esame del merito. Il controllo delle Sezioni Unite riguarda il difetto relativo di giurisdizione e il difetto assoluto, inclusi l'invasione della sfera riservata al legislatore o all'amministrazione e l'arretramento dalla cognizione giurisdizionale.
- La gravità del vizio processuale denunciato non trasforma un errore sul modo di esercizio della giurisdizione in un vizio attinente ai suoi limiti esterni; non sono ammesse soluzioni intermedie fondate sulla qualificazione della decisione come abnorme, anomala o frutto di uno stravolgimento delle norme.
- Nel processo telematico, le firme digitali CAdES e PAdES sono ammesse ed equivalenti. L'autenticità e la provenienza del ricorso depositato possono risultare dalla procura rilasciata al difensore, dalla firma digitale apposta sul documento notificato via PEC e dall'attestazione di conformità della copia depositata; la mancanza di sottoscrizione autografa sull'originale cartaceo non è, in tale situazione, decisiva.
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