Sentenza n. 1701/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva annullato il decreto di revoca della parità scolastica
Esito
Favorevole al resistente (scuola paritaria)
Prevale il privato
La controversia
L’amministrazione ha appellato la sentenza del TAR che aveva annullato il decreto con cui era stata revocata, per l’anno scolastico 2024/2025, la parità scolastica riconosciuta a un istituto privato articolato in diversi indirizzi di studio. Con il primo motivo l’amministrazione ha richiamato le gravi irregolarità accertate dall’attività ispettiva, sostenendo che esse giustificassero la revoca. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 3 e 7, del d.m. n. 267/2007, sostenendo che il TAR avesse erroneamente applicato la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione, anziché quella concernente la sopravvenuta carenza dei requisiti. Secondo l’amministrazione, nel procedimento disciplinato dal comma 7, una volta accertata la carenza dei requisiti e decorso inutilmente il termine assegnato per il loro ripristino, l’USR avrebbe dovuto procedere alla revoca senza ulteriori accertamenti, qualora le controdeduzioni della scuola non fossero state idonee a dimostrare la regolarizzazione. L’istituto appellato ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, chiedendo anche la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del decorso dell’anno scolastico e della mancata adozione, da parte dell’amministrazione, di ulteriori atti di revoca o di iniziative ispettive.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’oggetto del giudizio non fosse la mera esistenza delle irregolarità rilevate dagli ispettori, bensì la legittimità del procedimento seguito prima dell’adozione della revoca. La distinzione tra le procedure previste dall’art. 3, commi 3 e 7, del d.m. n. 267/2007 non esonera l’amministrazione dall’obbligo di esaminare specificamente le osservazioni e la documentazione prodotte dalla scuola nel contraddittorio procedimentale. In particolare, a fronte delle controdeduzioni dell’istituto, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare concretamente, sulla base di dati obiettivi, la permanenza delle criticità e motivare analiticamente l’eventuale insufficienza dei documenti prodotti; non poteva limitarsi a ribadire le contestazioni originarie sulla base della relazione ispettiva e di documentazione già acquisita, senza considerare i nuovi elementi depositati. Il vizio istruttorio si è quindi tradotto in un difetto di motivazione del provvedimento di revoca. Il Collegio ha valorizzato la natura di extrema ratio della revoca della parità scolastica, per la sua incidenza sui diritti costituzionali all’istruzione e allo studio. Anche il mancato riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, nonostante la sentenza di primo grado e l’ordinanza cautelare, è stato considerato elemento confermativo della contraddittorietà della condotta amministrativa, poiché l’eventuale permanenza delle ragioni di revoca avrebbe dovuto essere tempestivamente verificata. Non sono state invece dichiarate la cessazione della materia del contendere né l’improcedibilità, perché l’amministrazione non aveva riconosciuto la permanenza dei requisiti e non aveva rimosso il decreto di revoca. Le spese del giudizio d’appello sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
legge n. 62/2000
Disciplina il riconoscimento della parità scolastica e colloca le scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione.
d.m. n. 83/2008
È richiamato quale fonte amministrativa concernente la disciplina della parità scolastica e del relativo procedimento.
art. 3, commi 3 e 7, d.m. n. 267/2007
I commi disciplinano distinti procedimenti connessi alla revoca della parità scolastica; tuttavia, in entrambi i casi, l’amministrazione deve esaminare specificamente le osservazioni e la documentazione prodotte dall’istituto e motivare adeguatamente la decisione finale.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato, con particolare riguardo alle ragioni per cui le controdeduzioni e i documenti dell’interessato non siano idonei a superare le contestazioni.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca della parità scolastica, anche quando la sopravvenuta carenza dei requisiti sia stata inizialmente accertata mediante attività ispettiva, l’amministrazione deve esaminare in modo specifico e concreto le osservazioni e la documentazione prodotte dall’istituto nel contraddittorio procedimentale.
- L’amministrazione non può fondare la revoca della parità scolastica sulla mera reiterazione delle contestazioni contenute nella relazione ispettiva o nel preavviso di revoca, senza verificare, sulla base di dati obiettivi e aggiornati, la permanenza delle irregolarità e senza spiegare analiticamente perché le controdeduzioni siano insufficienti.
- La distinzione tra procedimenti amministrativi previsti da diverse disposizioni della disciplina sulla parità scolastica non elimina gli obblighi generali di istruttoria e motivazione: a fronte di osservazioni specifiche e documentate, l’amministrazione deve procedere a un esame effettivo e, ove necessario, a ulteriori verifiche anche in contraddittorio.
- La revoca della parità scolastica, incidendo sull’organizzazione di un servizio connesso ai diritti costituzionali all’istruzione e allo studio, costituisce misura di extrema ratio e richiede un’istruttoria particolarmente rigorosa e una motivazione adeguata alla gravità degli effetti prodotti.
- Il mancato tempestivo riesercizio del potere, dopo l’annullamento giurisdizionale di una revoca per carenze istruttorie e motivazionali, può costituire elemento valutabile dal giudice per confermare la contraddittorietà dell’azione amministrativa, quando l’amministrazione avrebbe dovuto verificare prontamente la permanenza delle ragioni ostative.
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