Sentenza n. 933/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento per prelievo supplementare sul latte, con il ruolo, le imputazioni del prelievo e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 7 dicembre 2022, di importo complessivo pari a euro 213.638,81, relativa a prelievi supplementari sul latte per le annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, contestando la cartella, il ruolo emesso da Agea, l'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti, le determinazioni del prelievo e le comunicazioni relative alla compensazione nazionale. Nel corso del giudizio è emerso che, per l'annata 2005/2006, l'originaria comunicazione di prelievo era divenuta inoppugnabile e il relativo capitale era stato integralmente recuperato prima della notifica della cartella, mentre gli interessi erano stati integralmente recuperati, in parte prima e in parte dopo la notifica. Per le annate 2006/2007 e 2007/2008, le imputazioni originarie del prelievo erano state successivamente annullate con sentenze definitive; Agea aveva quindi proceduto al ricalcolo ai sensi dell'art. 10-bis d.l. 69/2023, mantenendo invariato il capitale e riducendo gli interessi, e aveva proceduto a una riscossione parziale del capitale. La ricorrente aveva impugnato il nuovo ricalcolo davanti al TAR Lazio in altro giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Alla data del 2 febbraio 2026, la cartella risultava integralmente pagata per l'annata 2005/2006 e integralmente sgravata per le annate 2006/2007 e 2007/2008, con residuo dovuto pari a zero. Pertanto, non permaneva un'utilità concreta e attuale nell'annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e ha deciso dopo il contraddittorio sul punto. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza normativa dell'art. 10-bis d.l. 69/2023.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono condurre alla decisione, consentendo il contraddittorio; nel caso concreto la disposizione è stata applicata in relazione alla possibile sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023
“AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l’imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo”; “In sede di ricalcolo l’AGEA applica, in via perequativa, l’importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo ... e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ... con decorrenza ... dalla data del 27 giugno 2019”
La disposizione impone ad Agea di eseguire la compensazione nazionale e il ricalcolo del prelievo e degli interessi quando l'imputazione originaria sia stata annullata da una sentenza definitiva; nel caso concreto ha determinato la riduzione degli interessi per le annate 2006/2007 e 2007/2008.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'obbligazione oggetto degli atti impugnati risulti integralmente estinta o gli atti siano integralmente sgravati, sicché non residui alcuna utilità concreta e attuale dall'annullamento richiesto.
- La sopravvenuta eliminazione del debito mediante pagamento o sgravio può determinare l'improcedibilità anche quando le vicende estintive riguardino diverse componenti o annualità del credito, purché il residuo complessivo dovuto in relazione alla cartella impugnata sia pari a zero.
- Quando un'imputazione di prelievo supplementare sia stata annullata con sentenza definitiva, il ricalcolo effettuato dall'autorità competente sulla base dell'art. 10-bis d.l. 69/2023 costituisce un nuovo titolo esecutivo, distinto dall'originaria comunicazione di prelievo, anche se l'importo del capitale resta invariato.
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