Sentenza n. 2942/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento notificato in data 03.02.2023, la Questura di -OMISSIS- ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per ritenuta insufficienza del reddito. L'amministrazione aveva rilevato che l'interessato non lavorava più come dipendente dal 9 marzo 2021, aveva percepito dalla NASpI sino a giugno 2021 euro 3.488,85 e, pur essendo iscritto dal 27 maggio 2021 alla gestione separata INPS come libero professionista con partita IVA, non aveva presentato dichiarazioni fiscali né effettuato versamenti unificati. Il ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto il preavviso di rigetto; ha sostenuto che, avendo aperto la partita IVA alla fine di maggio 2021, non fosse tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi né a effettuare i versamenti prima del 30 novembre 2021; ha contestato come illogica la richiesta della Questura del 13 ottobre 2021 di produrre la dichiarazione dei redditi 2021 e la prova dei versamenti, sostenendo che l'istruttoria fosse stata svolta prima della scadenza degli adempimenti fiscali; infine, ha richiamato la dichiarazione dei redditi presentata nel 2022, dalla quale sarebbe risultato un reddito complessivo per il 2021, derivante anche dall'attività autonoma, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, la possibile genericità del ricorso per mancata rubricazione e specificazione dei motivi, ma ha deciso nel merito. Ha accertato che il preavviso di rigetto del 13 ottobre 2022 era stato depositato dall'amministrazione e recava la sottoscrizione dell'interessato, non disconosciuta per falsità. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva prodotto la documentazione richiesta, tra cui visura camerale e fatture di vendita e acquisto, necessaria a verificare l'effettiva operatività dell'attività autonoma indipendentemente dall'anno d'imposta. In ogni caso, non era stato proceduralmente dimostrato il possesso del requisito reddituale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo condivisibile l'orientamento già espresso dalla Sezione in sede cautelare, la cui ordinanza di rigetto non era stata impugnata. La censura relativa alla mancata ricezione del preavviso di rigetto è stata disattesa perché il documento risultava prodotto in giudizio con la sottoscrizione dell'interessato, non disconosciuta. È stata altresì ritenuta infondata la contestazione sull'istruttoria, poiché il ricorrente non aveva fornito la documentazione richiesta per comprovare l'effettiva operatività dell'impresa individuale e le relative fonti di reddito. Il Collegio ha concluso che il possesso del reddito minimo necessario al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce requisito soggettivo indispensabile e non eludibile per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. Poiché il requisito non era stato procedimentalmente provato, il diniego risultava congruamente motivato e non viziato dalle censure dedotte. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno
La disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti integra un requisito soggettivo necessario e non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo necessario e non eludibile per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l'amministrazione può richiedere documentazione idonea a dimostrare l'effettiva operatività dell'attività, quali visura camerale e fatture di vendita e acquisto, anche per verificare la concreta sussistenza delle fonti di reddito.
- Qualora l'amministrazione depositi il preavviso di rigetto sottoscritto dall'interessato e tale sottoscrizione non sia disconosciuta per falsità, non è sufficiente la mera contestazione della mancata ricezione dell'atto per superare la prova della comunicazione procedimentale.
- Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è legittimamente motivato quando l'interessato non dimostri, nel procedimento, il possesso del requisito reddituale e non produca la documentazione richiesta per verificare l'effettività dell'attività lavorativa autonoma.
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