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Sentenza

Sentenza n. 329/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento della nota dell'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Perugia del -OMISSIS-, con la quale è stata comunicata la liquidazione del solo congedo ordinario maturato e non fruito negli anni 2023 e 2024, negando invece la monetizzazione per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; della Nota dell'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Perugia del -OMISSIS-, con la quale è stata confermata la liquidazione della sola somma residua di € -OMISSIS- lordi per la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito negli anni 2023 e 2024, persistendo nel diniego per le annualità precedenti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di diniego implicito della richiesta di monetizzazione delle ferie non godute per gli anni 2018-2022; e per la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute a titolo di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, pari complessivamente a 198 giorni di ferie non godute (18 giorni per l'anno 2018 e 45 giorni per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022), con corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge, nonché al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato.

Giustizia amministrativa202500420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale della monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito per gli anni 2018-2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le note della Questura di Perugia che avevano riconosciuto la monetizzazione delle ferie non godute soltanto per gli anni 2023 e 2024, negandola per il periodo 2018-2022 per mancanza di formali istanze di fruizione non accolte per esigenze di servizio. Ha dedotto: violazione della disciplina nazionale sul congedo ordinario del personale della Polizia di Stato, dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, dell'art. 36 Cost., dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art. 31 CDFUE; erronea attribuzione al lavoratore dell'onere di provare di non avere colpevolmente omesso di fruire delle ferie; violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento rispetto alle annualità 2023-2024; violazione del diritto dell'Unione; difetto di istruttoria e di motivazione per mancato accertamento delle condizioni che avevano impedito la fruizione delle ferie e della situazione di salute del dipendente; violazione dell'art. 97 Cost., irragionevolezza e sviamento. In corso di giudizio l'Amministrazione ha riconosciuto e corrisposto la monetizzazione per gli anni 2020-2024. È rimasta controversa la monetizzazione di 63 giorni relativi agli anni 2018 e 2019.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle somme relative agli anni 2020-2024, essendo state corrisposte dall'Amministrazione durante il giudizio. Per gli anni 2018 e 2019 ha accolto la domanda. Ha ritenuto che il diritto alle ferie annuali retribuite sia fondamentale, irrinunciabile e direttamente tutelato dall'art. 36 Cost., dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dall'art. 31, par. 2, CDFUE. La perdita delle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto è ammissibile soltanto se il datore di lavoro prova di avere posto concretamente e in piena trasparenza il lavoratore nella condizione di fruirne, invitandolo, se necessario formalmente, e informandolo tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione. L'onere della prova grava sul datore di lavoro. Nel caso concreto, la mancata presentazione di formali istanze da parte del dipendente non era sufficiente a escludere il diritto, poiché l'Amministrazione non aveva dimostrato di aver rivolto al lavoratore specifici inviti, né di avere vigilato sull'effettiva fruizione delle ferie. Le esigenze organizzative dell'ufficio e l'insorgenza della malattia dipendente da causa di servizio avevano impedito la fruizione. È stato quindi riconosciuto il diritto alla monetizzazione dei 63 giorni relativi agli anni 2018 e 2019, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995

    Richiamato quale disciplina applicabile al congedo ordinario del personale delle Forze di polizia.

  • art. 18 d.P.R. n. 254/1999

    Richiamato quale disciplina di settore sul congedo ordinario e sulla relativa monetizzazione.

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012

    Il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego deve essere interpretato conformemente alla Costituzione e al diritto dell'Unione e non opera quando il mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore.

  • art. 36, comma 3, Costituzione

    Garantisce il diritto alle ferie annuali retribuite e ne stabilisce l'irrinunciabilità.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto.

    Alla cessazione del rapporto il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, salvo che il datore dimostri che il lavoratore abbia avuto effettiva possibilità di fruirne e abbia consapevolmente omesso di farlo dopo essere stato adeguatamente informato.

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite e impone un'interpretazione effettiva della relativa tutela.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    Recepisce il divieto di sostituzione delle ferie con un'indennità durante il rapporto, facendo salva la monetizzazione alla cessazione.

  • art. 2109, comma 2, codice civile

    Richiamato in relazione alla funzione di riposo e recupero delle ferie e al contemperamento con le esigenze organizzative.

  • art. 9 d.P.R. n. 39/2018

    Prevede il periodo di riporto delle ferie per il personale interessato; nel caso concreto ha consentito il riconoscimento delle annualità ancora fruibili al momento degli eventi impeditivi.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento; il ricorrente ne ha lamentato la violazione per il mancato esame delle concrete ragioni della mancata fruizione.

  • art. 97 Costituzione

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, ragionevolezza e corretto esercizio dell'azione amministrativa.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Consente il riconoscimento, sui crediti retributivi, del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il diritto alle ferie annuali retribuite è fondamentale e irrinunciabile; alla cessazione del rapporto di lavoro esso comprende, per le ferie non godute, il diritto alla corrispondente indennità sostitutiva, salvo i limiti previsti dal diritto dell'Unione e dalla disciplina nazionale interpretata conformemente ad esso.
  • La perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva può operare soltanto se il datore di lavoro dimostra di avere posto concretamente e in piena trasparenza il lavoratore nella condizione di fruirne, invitandolo, se necessario formalmente, e informandolo in modo accurato e tempestivo che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto.
  • L'onere di provare l'effettiva possibilità di fruizione delle ferie, gli inviti rivolti al lavoratore e l'informazione sulle conseguenze della mancata fruizione grava sul datore di lavoro, anche pubblico; non è sufficiente dedurre la mancanza di una formale richiesta di ferie da parte del dipendente.
  • Il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego non si applica quando la mancata fruizione dipende da esigenze organizzative, malattia o altre cause non imputabili al lavoratore e l'Amministrazione non dimostri di avere adempiuto ai propri obblighi di vigilanza e indirizzo sulla fruizione effettiva.
  • La corresponsione in corso di giudizio delle somme relative ad alcune annualità determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali annualità, mentre il giudizio prosegue sulla residua pretesa economica.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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