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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00347/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che l'aveva ritenuta responsabile di fatti qualificati come riciclaggio, lamentando: 1) insufficiente e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis c.p.; 2) vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nel diverso reato di furto ex art. 624 c.p.; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era una riproposizione di censure già disattese in appello e quindi non specifico; il secondo era manifestamente infondato perché il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della tenuta logica dell'apparato argomentativo, senza riesame del merito; il terzo era inammissibile e comunque infondato, poiché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche era adeguata in ragione dei precedenti penali, anche specifici, e dell'assenza di elementi positivi; il quarto era non consentito in cassazione e comunque infondato, trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la responsabilità dell'imputata per il reato contestato e aveva negato la riqualificazione in furto, è rimasta ferma. La Corte ha anche ribadito che la censura sulla motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti dell'imputata e la mancanza di elementi favorevoli.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma richiamata quale titolo di responsabilità confermato in appello e oggetto della censura principale in cassazione; la Corte non ne rivaluta il merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze sulla motivazione.

  • art. 624 c.p.

    Norma evocata dalla ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in furto; la Corte esclude la fondatezza della censura e conferma il diverso inquadramento già accolto dal giudice di merito.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    È il parametro del vizio di motivazione censurabile in cassazione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logica dell'apparato argomentativo, non alla rivalutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio per la graduazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio legale per la determinazione della pena; la Corte afferma che la quantificazione sanzionatoria è correttamente effettuata dal giudice di merito se sorretta da motivazione coerente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, se prive di una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è configurabile solo quando il ragionamento decisorio presenti un contrasto logico interno o con massime di अनुभवienza; non consente una nuova valutazione delle acquisizioni processuali.
  • La mancata riqualificazione giuridica del fatto non può essere censurata in cassazione mediante un mero dissenso rispetto alla lettura del materiale probatorio effettuata dal giudice di merito, se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento a pochi elementi ritenuti decisivi, come precedenti penali specifici e assenza di elementi positivi, non essendo necessario confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e l'applicazione di aumenti o diminuzioni, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per macroscopica violazione dei criteri legali o per manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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