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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05627/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra diversi fatti oggetto di distinti giudizi. Dinanzi alla Corte di cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che tra le condotte sarebbe stata ravvisabile una comune ideazione criminosa e che il giudice dell'esecuzione non avrebbe correttamente apprezzato i profili fattuali rilevanti. La Corte rileva però che la motivazione del provvedimento impugnato aveva già esaminato compiutamente i fatti dei diversi procedimenti, escludendo la presenza di concreti indicatori della medesima progettazione criminosa; il ricorso, pertanto, si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito fattuale, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero non consentite perché dirette a sollecitare una rivalutazione in fatto della sussistenza della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la decisione del giudice dell'esecuzione quando la doglianza, pur formalmente dedotta come violazione di legge o vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori della medesima ideazione criminosa tra le diverse condotte; la loro esclusione, se sorretta da motivazione congrua e completa, non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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