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Sentenza

Sentenza n. 3959/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2547/2024 del Tribunale di Milano, sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202503653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, sez. Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse eseguito la sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, nella parte in cui riconosceva il diritto all'accredito complessivo di 500 euro annui sulla carta del docente per tre anni scolastici. Il TAR ha verificato preliminarmente la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione al Ministero della sentenza munita dell'attestazione di conformità. A seguito di un'ordinanza istruttoria, il ricorrente ha inoltre depositato il duplicato informatico dei file di notificazione della sentenza. È stata altresì proposta domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato procedibile e fondato il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con mandato da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi sessanta giorni. Ha escluso un compenso per il commissario, ritenendo l'attività demandata rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all'entità del debito, poiché avrebbe determinato una locupletazione. Le spese sono state compensate in ragione dell'incompletezza della domanda, della necessità di attività istruttoria e del carattere minimo e stereotipato delle difese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e, nei presupposti di legge, la fissazione di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La somma dovuta per ogni violazione o inosservanza può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, valutate concretamente anche in relazione alla natura e alla misura dell'obbligazione del debitore pubblico.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile.

  • art. 474 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Rileva per la nozione di titolo esecutivo quale atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione forzata.

  • art. 475 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La spedizione in forma esecutiva è distinta dalla nozione di titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non costituisce più requisito necessario per l'esecuzione.

  • art. 1 CAD

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato ai fini del deposito del duplicato informatico dei file di notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità; la spedizione in forma esecutiva non è un requisito autonomo necessario dopo le modifiche dell'art. 475 c.p.c.
  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone il pagamento o l'accredito di una somma, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a un'istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; se l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del nominato, non è dovuto uno specifico compenso.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua rispetto alla natura e alla misura del debito pubblico e determini una locupletazione o una sanzione eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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