Ordinanza n. 1089/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda cautelare contro la decadenza dalla concessione demaniale marittima e l’ingiunzione di ripristino dell’area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha proposto appello cautelare, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., contro l’ordinanza del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, che aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento comunale con cui era stata dichiarata la decadenza dalla concessione demaniale marittima n. 96/2008, relativa alla gestione di uno stabilimento balneare, ed era stato ingiunto il ripristino dell’area demaniale. Il testo non espone specifici motivi di censura articolati nell’appello, ma l’impugnazione era diretta a ottenere la riforma dell’ordinanza cautelare e la sospensione degli effetti del provvedimento comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto pacifico e comunque documentalmente comprovato che l’area oggetto della concessione fosse stata lasciata per lungo tempo in condizioni di mancato utilizzo e persino di abbandono. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente a escludere, allo stato cautelare, una ragionevole previsione di fondatezza dell’impugnazione contro la decadenza dalla concessione e l’ingiunzione di ripristino. Le spese del grado cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 47 Codice della navigazione
Decadenza della concessione demaniale marittima
Il provvedimento comunale impugnato richiamava l’art. 47 Cod. nav. quale base della decadenza dalla concessione; il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris dell’appello cautelare alla luce del protratto mancato utilizzo e abbandono dell’area.
art. 54 Codice della navigazione
Ingiunzione di ripristino dell’area P.D.M.
Il provvedimento comunale impugnato richiamava l’art. 54 Cod. nav. per l’ingiunzione di ripristino; l’ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il difetto di fumus boni iuris può essere desunto dal mancato utilizzo protratto e dall’abbandono dell’area oggetto di concessione demaniale marittima, quando tali circostanze risultino pacifiche o documentalmente comprovate.
- La protratta inattività del concessionario e lo stato di abbandono dell’area possono sostenere, almeno nella fase cautelare, la legittimità della decadenza dalla concessione demaniale e dell’ingiunzione di ripristino, escludendo una ragionevole previsione di accoglimento dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 129/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 130/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 659/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 660/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →