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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23046 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento di Euro 2.039,28 relativa all'imposta di registro su un trasferimento immobiliare, sostenendo principalmente la prescrizione del credito e la mancata notifica della precedente cartella esattoriale. In Cassazione ha contestato anche la validità e la prova della notifica della cartella, l'utilizzo di copie fotostatiche disconosciute, la carenza della documentazione attestante la notifica e l'omessa allegazione della cartella all'intimazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione. La CTR dovrà verificare quale modalità di notifica sia stata concretamente utilizzata, se la relativa documentazione sia idonea a provarne il perfezionamento e la data, nonché valutare le contestazioni del contribuente sulla sottoscrizione e sulla completezza dell'avviso di ricevimento. La prescrizione potrà essere esaminata solo se risulterà non validamente notificata la cartella. È stato invece ritenuto assorbito il motivo relativo alla mancata allegazione della cartella, poiché un atto prodromico già ritualmente notificato non deve necessariamente essere allegato all'intimazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, salvo che il contribuente abbia avuto conoscenza della pretesa solo con tale atto

    Un'intimazione successiva a un atto divenuto definitivo non consente, di regola, di contestare nuovamente il merito o la prescrizione dell'atto precedente; tali questioni possono essere esaminate se viene contestata con successo la mancata conoscenza o notifica dell'atto prodromico.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    il concessionario deve conservare la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica o con l'avviso di ricevimento

    Per la notifica a mezzo posta, la prova deve normalmente essere fornita mediante l'avviso di ricevimento e, secondo la giurisprudenza richiamata, mediante l'estratto di ruolo relativo alla pretesa. La modalità concreta di notifica deve essere individuata e documentata.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50

    Disciplina l'intimazione di pagamento e il suo rapporto con la successiva attività di riscossione; l'intimazione non costituisce, di regola, un nuovo atto impositivo autonomo.

  • Codice civile, artt. 2934, 2946 e 2937

    Riguardano l'estinzione per prescrizione, il termine ordinario ventennale e la rinuncia alla prescrizione. Nel caso concreto la prescrizione non è stata esaminata nel merito perché subordinata alla verifica della validità della notifica della cartella.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 8, comma 3

    le norme tributarie non possono stabilire né prorogare il termine di prescrizione oltre i termini ordinari stabiliti dal codice civile

    La disposizione non impedisce che l'inerzia processuale del contribuente renda definitiva una pretesa regolarmente notificata; ciò non equivale a una proroga legislativa del termine di prescrizione.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 17

    L'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'atto notificato può non operare quando l'atto richiamato sia già stato ritualmente notificato e quindi conosciuto dal contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    In caso di irreperibilità relativa, la notifica richiede il rispetto degli adempimenti previsti dalla norma, la cui effettiva esecuzione deve essere adeguatamente provata.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2719

    L'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa e la contestazione della conformità di una copia all'originale non rende automaticamente inutilizzabile la copia: il giudice deve valutarne l'efficacia anche mediante altri elementi di prova, ma deve motivare adeguatamente.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla Legge n. 146 del 1998, art. 20

    Consente, per determinati atti tributari, la notificazione diretta a mezzo posta da parte degli uffici o dell'agente della riscossione, secondo modalità meno rigide rispetto alla notificazione degli atti giudiziari.

Massime di principio

  • Quando si impugna un'intimazione di pagamento, non si possono normalmente rimettere in discussione il merito, la prescrizione o altri vizi dell'atto precedente se questo è stato validamente notificato e non impugnato nei termini.
  • La contestazione della mancata notifica della cartella è decisiva: se la notifica non viene provata o risulta invalida, il contribuente può recuperare la possibilità di contestare anche la prescrizione e gli altri vizi della pretesa originaria.
  • L'agente della riscossione deve dimostrare concretamente la modalità di notifica utilizzata e produrre documenti coerenti con essa, come l'avviso di ricevimento per la notifica postale o la relata e gli adempimenti previsti per la notifica ex art. 140 c.p.c.
  • Il disconoscimento di una copia fotostatica non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità, ma impone al giudice di verificarne l'attendibilità e di motivare sulle ragioni per cui la ritiene conforme o comunque probatoriamente sufficiente.
  • La mancata allegazione della cartella all'intimazione non determina necessariamente l'illegittimità dell'intimazione se la cartella risulta già validamente notificata e quindi conosciuta dal contribuente.
  • In presenza di documentazione contraddittoria o di motivazione insufficiente sulla notifica, la decisione può essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito svolga una verifica puntuale.

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