Sentenza n. 2665/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5197/2024, depositata il 20.11.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato di mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5197/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per l'importo di euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia e non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L'azione di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate nella sentenza civile, distratte in favore del difensore. La penalità di mora era stata anch'essa richiesta, ma il giudice ne ha escluso l'applicazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza posta a fondamento dell'azione era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero, pur costituito, non aveva contestato il credito nell'an e nel quantum né aveva fornito informazioni sull'esecuzione. È stato ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente; l'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, poiché, considerati il tempo trascorso e l'entità delle somme pretese, la condanna sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, unitamente al passaggio in giudicato e alla rituale notificazione del titolo, consente di accertare l'inottemperanza quando l'amministrazione non abbia eseguito la condanna.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, insieme al decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento, consentono di ordinare l'esecuzione quando l'amministrazione non abbia effettuato alcun pagamento.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita, sia sull'esistenza sia sull'ammontare del credito, e l'assenza di indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento corroborano l'accertamento dell'inottemperanza.
- In caso di persistente mancata esecuzione dell'ordine impartito in sede di ottemperanza, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, stabilendone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e l'imputazione delle spese all'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- L'azione di ottemperanza resta circoscritta agli obblighi effettivamente fatti valere nel giudizio: le spese di lite distratte in favore del difensore non sono comprese se non sono state oggetto della specifica domanda di esecuzione.
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