Sentenza n. 1495/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 466/2024 del Tribunale di LIVORNO, Sezione Lavoro, pubblicata in data 4/6/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 466/2024, relativa al riconoscimento della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno n. 466/2024, notificata in forma esecutiva all'Amministrazione e divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il diritto alla Carta docente, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici indicati, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere la Carta a disposizione dell'interessato. Poiché l'Amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione della pronuncia, il ricorrente ha domandato l'adozione delle misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il giudice ha precisato che l'eventuale mancato pagamento delle spese di lite al difensore antistatario è irrilevante ai fini della legittimazione del ricorrente rispetto all'esecuzione delle somme riconosciute in suo favore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non era stata dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza passata in giudicato. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla pronuncia del Tribunale di Livorno, riconoscendo al ricorrente la Carta docente con le modalità e gli accessori stabiliti nel titolo giudiziale. Poiché il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non sussistevano ostacoli normativi all'esecuzione. Il Ministero è stato onerato di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza posta in esecuzione riconosceva rivalutazione e interessi sulle somme dovute entro i limiti previsti da tale disposizione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione deve essere decorso prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione; nel caso concreto il termine risultava ampiamente scaduto.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso da parte del commissario ad acta nell'ambito dell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudicato che riconosce a un privato una prestazione amministrativa specifica può essere azionato con il giudizio di ottemperanza quando l'Amministrazione non dimostri di avere integralmente eseguito il comando giudiziale, compresi gli accessori espressamente riconosciuti nel titolo.
- Ai fini dell'esecuzione coattiva di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, è necessario che il titolo esecutivo sia stato notificato all'organo competente alla liquidazione e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Il mancato pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore antistatario non impedisce al titolare della posizione sostanziale riconosciuta dal giudicato di chiedere l'esecuzione delle prestazioni dovute in proprio favore; per le spese distratte, invece, la legittimazione all'esecuzione spetta al difensore distrattario nei limiti della somma liquidata dal giudice.
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