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Sentenza

Sentenza n. 4624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00640/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione adottato nell’ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’interessato aveva presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, dopo la scadenza del contratto agricolo oggetto della procedura, e aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Questore aveva respinto l’istanza ritenendo ostative due segnalazioni di inammissibilità nel Sistema d’informazione Schengen, provenienti da Grecia e Austria, qualificando il diniego come vincolato. Il TAR aveva ritenuto sufficiente il richiamo alle segnalazioni, escludendo la necessità di una verifica della loro concreta ragione e della pericolosità dell’interessato, nonché l’utilità della partecipazione procedimentale. In appello sono stati dedotti: la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la violazione della normativa Schengen, sul presupposto che le segnalazioni dovessero essere trattate mediante consultazione, essendo già stata avviata in Italia la procedura di rilascio del titolo; la violazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, sostenendo che le segnalazioni fossero successive alla domanda di regolarizzazione e comunque non ostative. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. n. 34/2020 nella parte in cui escludeva dalle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel SIS per il solo mancato rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha applicato la pronuncia della Corte costituzionale, secondo cui la segnalazione Schengen per mere violazioni della disciplina nazionale sull’ingresso e soggiorno non costituisce una preclusione automatica all’accesso alla procedura di regolarizzazione né al rilascio o alla proroga di un titolo di soggiorno. Lo Stato non segnalante deve compiere una valutazione individuale, verificando se lo straniero rappresenti concretamente una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato si era limitato ad affermare il carattere interdittivo delle segnalazioni SIS II e la natura vincolata del diniego, senza alcuna valutazione sulla personalità dell’interessato o sulla sua concreta pericolosità. Tale omissione rendeva illegittimo il provvedimento e imponeva una nuova valutazione amministrativa. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’ambito della quale era stata presentata l’istanza dell’interessato.

  • art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude automaticamente gli stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

    La disposizione era stata posta a fondamento del diniego, ma non consente di trasformare una segnalazione Schengen per irregolarità amministrative in una preclusione automatica senza valutazione individuale della minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.

  • art. 4, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

    La norma riguarda le segnalazioni connesse a gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale; non giustifica un diniego automatico quando la segnalazione dipenda soltanto dalla violazione delle regole nazionali sull’ingresso o soggiorno.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    È stato invocato dall’appellante per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi; la decisione accoglie l’appello sulla diversa e assorbente ragione dell’omessa valutazione individuale della concreta pericolosità.

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza l’esclusione automatica dalla regolarizzazione degli stranieri segnalati nel SIS per irregolarità commesse in altro Stato Schengen, rispetto agli stranieri entrati direttamente in Italia nella medesima condizione di soggiorno irregolare.

Massime di principio

  • La segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen per il solo mancato rispetto delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno non può determinare automaticamente l’esclusione dello straniero dalla procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020.
  • La segnalazione Schengen non impedisce in via automatica allo Stato non segnalante di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno: l’amministrazione deve svolgere una valutazione individuale e verificare in concreto se lo straniero rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
  • È illegittimo il diniego di regolarizzazione o di rilascio del permesso di soggiorno che si limiti a richiamare l’esistenza di una segnalazione SIS e qualifichi il potere come vincolato, senza esaminare la personalità dell’interessato e la sua concreta pericolosità.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. n. 34/2020 impedisce di applicare la preclusione automatica alle segnalazioni Schengen riferite esclusivamente a violazioni della disciplina nazionale sull’ingresso e soggiorno; l’amministrazione deve quindi rieditare il potere alla luce della valutazione individuale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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