Sentenza n. 2046/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, che ha condannato il Ministero al pagamento di somme mediante carta docenti o analoghi buoni elettronici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 758/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici, di euro 2.000,00 in favore di una ricorrente e di euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle altre due. Il titolo era stato notificato all'amministrazione e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Le ricorrenti hanno quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute secondo il titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, ritenendosi l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, alle condanne al pagamento di somme di denaro, la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Ha inoltre precisato l'obbligatorietà dell'incarico di ausiliario del giudice, le modalità di deposito degli atti mediante PAT e la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato non eseguito dall'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine il cui inutile decorso, decorrente dalla notificazione del titolo, consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa al compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è stata applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro; il commissario appartenente alla stessa amministrazione opera senza compenso aggiuntivo.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente per liquidare le spese secondo i minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari, limitatamente alle fasi studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'esecuzione di una sentenza civile nei confronti della pubblica amministrazione, la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla sua notificazione.
- Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere integralmente al comando giudiziale entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attivabile su istanza della parte interessata.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso aggiuntivo; a tal fine è applicabile analogicamente la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- Gli atti del commissario ad acta devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
Come è indicizzato
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