Cassazione Civile, Sentenza n. 22598/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugna la sentenza della CTR Basilicata che ha ritenuto legittimo l'avviso con cui l'Agenzia rettificava la rendita catastale proposta dalla Vento di Montemurro per un parco eolico in provincia di Potenza. Principale doglianza: ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge 208/2015 (Stabilità 2016) le torri eoliche non devono essere computate nella rendita catastale perché configurano macchinari/impianti funzionali al processo produttivo e quindi sono esclusi dalla stima diretta. Altri motivi: vizio di motivazione e piena omissione di pronuncia su punti stimativi (valore del terreno e delle fondazioni; inclusione e sproporzione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore).
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo: ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente valutato se le torri eoliche, pur ancorate al suolo, assolvano una funzione attiva e essenziale nel processo di produzione dell'energia (cioè siano impianti/macchinari esclusi dalla rendita ai sensi dell'art.1, comma 21, l.208/2015). Perciò la sentenza impugnata è cassata e il procedimento è rimbalzato alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per riesaminare la rilevanza catastale delle torri e determinare la rendita corretta. Gli altri motivi di ricorso (mancanza di motivazione su voci di costo e omessa pronuncia) sono stati respinti: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia fornito sufficiente motivazione e che le doglianze costituiscano in realtà un sindacato di merito sui valori estimativi già valutati in doppio grado. Sulle spese del giudizio di legittimità il nuovo giudice dovrà pronunciare.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
«a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.»
La Corte interpreta la norma come criterio di esclusione per i componenti strumentali al processo produttivo (macchinari/impianti), anche se stabilmente ancorati al suolo; pertanto la natura "immobiliare" o l'ancoraggio non sono in sé decisivi: rileva la funzionalità rispetto al processo produttivo
art. 10 r.d.l. 651/1939, convertito dalla legge 1249/1949
Richiamato dalla CTR e dall'Agenzia per legittimare il criterio di stima diretta basato sul costo di realizzazione a nuovo delle strutture
art. 28, comma 2, Regolamento per la formazione del catasto edilizio (DPR 142/1949)
Norma tecnica di riferimento per la determinazione del costo di costruzione a fini catastali; utilizzata per giustificare il metodo valutativo adottato dall'Ufficio
Circolare Agenzia del Territorio n.6 del 30 novembre 2012
Fornisce criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita delle unità speciali e particolari; richiamata come supporto metodologico per includere/valutare elementi strutturali
art. 832 codice civile
Richiamato nella disamina della "immobilizzazione al suolo" come elemento che può far apparire strutture come immobili, ma non decisivo ai fini dell'esclusione/ inclusione catastale se sussiste la loro strumentalità produttiva
art. 4 r.d.l. 652/1939; art. 2, co.3, DM 2.1.98 n.28; art.1-quinquies DL 44/05 conv. L.88/05
Richiami normativi al quadro catastale e alla nozione di immobile urbano/unità immobiliare e alla rilevanza, in precedenza, di elementi costruttivi nella determinazione della rendita delle centrali elettriche e similari
Circolari/Note Agenzia (Circolare 2/E 1/2/2016; Nota Direzione Centrale Catasto n.60244/27/4/2016; Circolare 27/E 13/6/2016)
Prassi amministrativa che tende a includere le torri eoliche tra le "costruzioni" rilevabili in stima diretta; detta prassi è valutata dalla Corte ma non può prevalere se la norma esclude per strumentalità produttiva
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Norma processuale usata quale base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento all'obbligo del giudice di pronunciarsi sui punti rilevanti; la Corte precisa i requisiti per configurare omessa pronuncia
Massime di principio
- Per la determinazione catastale delle componenti di impianti produttivi prevale l'analisi della funzionalità rispetto al processo produttivo: l'ancoraggio al suolo o la solidità costruttiva non sono, di per sé, sufficienti a qualificare l'elemento come "costruzione" se esso è strumentale e funzionale alla produzione.
- L'art. 1, comma 21, l.208/2015 opera per esclusione: il giudice del merito deve accertare, con prova tecnica, se la torre assolve solo una funzione di supporto passivo o se è componente essenziale e attiva dell'impianto (nel qual caso va esclusa dalla rendita).
- La prassi amministrativa (circolari e note) può orientare la valutazione tecnica ma non può prevalere sull'interpretazione della norma che esclude i macchinari/impianti dalla stima catastale quando sia provata la loro strumentalità produttiva.
- In sede di Cassazione non è possibile un nuovo esame di merito sui valori estimativi (spese tecniche, oneri, profitto): per contestare tali voci occorre dimostrare un vizio motivazionale che renda impossibile il controllo della decisione (soglia elevata).
- Per far accogliere l'eccezione di inclusione indebita di componenti nella rendita è necessario che il giudice di merito compia un accertamento tecnico puntuale sulla funzione e sul ruolo dell'elemento nel processo produttivo; in mancanza di tale accertamento la sentenza può essere cassata e rinviata.
- Una decisione che rigetta le eccezioni di sproporzione o errore nella stima ma che contiene motivazione coerente e riferita a dati oggettivi (progetti, prezziari ufficiali, diritto di superficie, ecc.) difficilmente sarà annullabile per mera insoddisfazione sull'entità dei valori.
- Nel formulare le contestazioni procedurali (omessa pronuncia, difetto di motivazione) va distintamente dimostrato che la pronuncia era essenziale per la decisione: l'assenza di un espresso passaggio non sempre integra omessa pronuncia se il rigetto è implicito e coerente con il ragionamento logico-giuridico della sentenza.
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