Cassazione Penale, Sentenza n. 36566/2024 del 01/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano le condanne confermate in appello per associazione per delinquere, plurimi episodi di ricettazione (art. 648 e 648-bis c.p.) e peculato (art. 314 c.p.). Fusco ha articolato tre motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione riguardo la sua posizione; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al reato associativo, sostenendo l'assenza dei requisiti strutturali dell'associazione per delinquere (programma limitato nel tempo e nello spazio, finalità esclusivamente patrimoniali) e insufficiente prova della sua partecipazione e del dolo; (3) errore nella configurazione del concorso nel peculato, per mancata prova della connessione conoscitiva tra gli imputati e le guardie giurate. Accardi Onofrio e Accardi Gaspare hanno dedotto un unico motivo analogo: insufficiente prova della loro partecipazione all'associazione e la non automatica riconducibilità della responsabilità per i reati fine posti in essere da altri partecipanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Accardi Onofrio e Accardi Gaspare per carenza di motivazione specifica e critica argomentata rispetto alla sentenza impugnata. Quanto a Fusco: i primi due motivi (nullità per omessa motivazione e doglianza sull'associazione per delinquere) sono stati ritenuti inammissibili o infondati; il terzo motivo, relativo al peculato, è stato ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che la motivazione di merito non chiarisce quale fosse l'ambito funzionale delle guardie giurate, né se vi fosse una relazione di possesso per ragioni di ufficio sui beni sottratti, e non ha dimostrato lo sfruttamento di tale rapporto da parte degli imputati, elemento necessario per il peculato. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al capo relativo al reato di peculato (capo 47) nei confronti di Fusco Gennaro, Accardi Onofrio e Accardi Gaspare, con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Il resto della sentenza (associazione per delinquere e reati di ricettazione) è dichiarato irrevocabile e i ricorsi sono inammissibili nel resto.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il peculato richiede che l'autore sfrutti la relazione di possesso della cosa da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; se manca lo sfruttamento strumentale di tale relazione, l'ipotesi è più propriamente quella del furto o dell'appropriazione indebita.
art. 648 e 648-bis cod. pen. (ricettazione e riciclaggio)
I reati di ricettazione e riciclaggio sono stati contestati come reati fine dell'associazione; la sentenza di legittimità ha valutato la prova delle singole condotte mantenendo irrilevante, per questo profilo, la censura generica dei ricorrenti.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Il concorso di persone può configurarsi anche tra incaricati di pubblico servizio e non qualificati; però per il peculato è necessario che il non qualificato abbia sfruttato la relazione di possesso dell'incaricato.
art. 138 T.U.L.P. (guardie particolari giurate)
"salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio"
La qualifica di incaricato di pubblico servizio per le guardie particolari giurate deriva dall'oggetto delle loro funzioni (custodia e vigilanza), ma occorre indagare l'effettivo ambito funzionale svolto e la relazione di possesso sui beni oggetto dell'appropriazione.
art. 604 cod. proc. pen. (ipotesi tassative di annullamento)
Le ipotesi in cui il giudice d'appello deve annullare la sentenza di primo grado sono tassative e non comprendono automaticamente la mera carenza di motivazione, che può essere sanata dal giudice d'appello nell'ambito del potere di piena cognizione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La nullità per omessa motivazione, quando la sentenza è appellabile, può essere rimediata dal giudice d'appello che esercita i poteri di piena cognizione e può integrare la motivazione utilizzando le prove acquisite nel precedente grado.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (forme e contenuto del ricorso)
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; motivi generici e non confutanti la motivazione impugnata rendono il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Per la Corte di cassazione un ricorso generico privo di critica argomentata e specifica rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata è inammissibile; il ricorrente deve indicare fatti e ragioni di diritto dettagliate.
- La mancata o insufficiente motivazione di primo grado non comporta automaticamente annullamento: il giudice d'appello, entro i limiti del devoluto, può integrare o redigere la motivazione e decidere nel merito.
- La configurazione dell'associazione per delinquere richiede accertamento puntuale degli elementi strutturali (programma criminoso, durata, ripetizione) e la valutazione delle singole prove; censure generiche sulla natura dell'associazione sono insufficienti in cassazione.
- Per il reato di peculato è essenziale dimostrare che il non pubblico abbia sfruttato la relazione di possesso per ragioni d'ufficio o di servizio dell'incaricato pubblico; la mera presenza o negligenza del pubblico agente non basta senza prova dello sfruttamento.
- La qualifica delle guardie particolari giurate come incaricati di pubblico servizio dipende dall'ambito effettivo delle funzioni svolte; in contestazioni di peculato è necessario chiarire l'esatto rapporto funzionale tra vigilante e beni sottratti.
- In casi di annullamento parziale per vizi relativi a specifici capi d'imputazione, è possibile il rinvio a diversa sezione d'appello per un nuovo esame limitato al capo annullato, senza ripristinare l'intero giudizio.
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