Salta al contenuto
Circolare

Circolare ADM 533969/2024

Principio del contraddittorio nel settore dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, a seguito modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente di cui al D. Lgs. 30/12/2023, n. 219. Direttiva

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli533969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare impartisce direttive agli Uffici dei Monopoli in tema di accertamento, recupero del tributo e irrogazione delle sanzioni nel settore tabacchi e dei prodotti assimilati, alla luce del nuovo principio del contraddittorio introdotto dall’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. ADM chiarisce che gli atti impositivi devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, con motivazione rafforzata sulle osservazioni del contribuente, ferma restando la disciplina speciale dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. 504/1995 per il settore delle imposte sulla produzione e sui consumi. La circolare richiama inoltre i casi di svincolo irregolare e ribadisce l’esigenza di corretta quantificazione del tributo, delle sanzioni e di una notifica tempestiva e precisa.

Attività di accertamento degli Uffici dei Monopoli e principio del contraddittorio nell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi

Attività di accertamento degli Uffici dei Monopoli e principio del contraddittorio nell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi

La circolare fornisce direttive operative agli Uffici dei Monopoli in materia di accertamento dei tributi del settore tabacchi e dei prodotti assimilati, alla luce delle modifiche apportate allo Statuto dei diritti del contribuente dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219. L’intervento si coordina con la legge delega n. 111/2023, art. 17, e richiama il nuovo principio generale del contraddittorio di cui all’art. 6-bis della legge n. 212/2000, nonché la disciplina speciale dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995.

Quadro di competenza degli Uffici territoriali

La circolare chiarisce che, nell’ambito delle materie attribuite all’Agenzia, l’attività di accertamento rientra nelle competenze delle Direzioni centrali e, operativamente, degli Uffici territoriali. In particolare, per la Direzione Accise, il Regolamento di Amministrazione attribuisce funzioni di indirizzo, elaborazione di direttive e coordinamento delle strutture territoriali.

Gli Uffici locali, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c), del Regolamento di Amministrazione, assicurano sul territorio:

  • l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
  • il recupero delle somme dovute e non versate;
  • l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni;
  • la gestione del contenzioso.

Atti impositivi e controlli nel settore tabacchi

In un’ottica di uniformazione rispetto agli altri settori di competenza della Direzione, gli Uffici dei Monopoli devono emettere, in base alla competenza territoriale, gli atti impositivi e le sanzioni conseguenti alle attività di controllo, anche ispettive, svolte dagli stessi Uffici e dalle Forze di polizia presenti sul territorio.

Le verifiche riguardano:

  • il regolare versamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e sui prodotti assimilati;
  • l’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo;
  • la regolarità della gestione contabile;
  • la corretta tenuta dei registri;
  • il rispetto degli altri adempimenti gravanti sui soggetti obbligati.

Recupero dell’accisa e dell’imposta di consumo per svincoli irregolari

Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/1995, gli Uffici territoriali devono emettere gli atti di recupero dell’accisa e dell’imposta di consumo in relazione agli svincoli irregolari di prodotti immessi in consumo nel territorio nazionale. La circolare qualifica tali fattispecie come espressione di un’attività di controllo svolta sul territorio.

Sono richiamati, in particolare, i seguenti casi:

  • mancanze all’origine, ossia mancanze di prodotto riscontrate dal deposito fiscale destinatario dopo la presa in carico del quantitativo indicato nel documento amministrativo di accompagnamento, all’atto dell’apertura di una confezione integra;
  • mancanze all’arrivo, ossia mancanze di prodotto riscontrate prima della presa in carico del quantitativo indicato nel documento amministrativo di accompagnamento;
  • svincoli irregolari a seguito di furti o rapine;
  • mancanze inventariali o altre anomalie emerse in fase di controllo ispettivo.

Sanzioni tributarie collegate al recupero del tributo

Quando all’esito del controllo debbano essere irrogate anche sanzioni, oltre al recupero del tributo, si applica l’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997. La norma prevede che le sanzioni collegate al tributo siano irrogate senza previa contestazione e con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Principio del contraddittorio dopo il d.lgs. n. 219/2023

La circolare richiama l’art. 6-bis della legge n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. n. 219/2023, che sancisce il principio del contraddittorio. In base a tale disposizione, tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Il carattere "effettivo" del contraddittorio implica che l’ente impositore debba mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere tutte le ragioni della pretesa fiscale. Ne deriva che l’atto finale può risultare annullabile se fondato su elementi che non sono stati oggetto di un reale confronto con il contribuente.

Motivazione rafforzata e valutazione delle osservazioni del contribuente

Il comma 4 dell’art. 6-bis impone che l’Ufficio motivi le ragioni per le quali non ritiene di accogliere le osservazioni del contribuente. La circolare sottolinea pertanto la necessità che gli atti emessi all’esito del contraddittorio contengano una motivazione rafforzata, con specifico riferimento alle deduzioni difensive non accolte.

Disciplina speciale dell’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 504/1995

La circolare precisa che, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 219/2023, lo Statuto del contribuente già prevedeva, per le verifiche fiscali, un meccanismo di partecipazione del contribuente. In materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995 stabilisce che, dopo il processo verbale di constatazione, il contribuente può trasmettere all’Ufficio procedente osservazioni e richieste entro 60 giorni, da valutare prima dell’emissione dell’avviso di pagamento.

Secondo la circolare, questa disciplina speciale resta ferma per effetto:

  • del principio di specialità richiamato nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 219/2023;
  • del d.m. 24 aprile 2024, il cui art. 1, comma 2, lascia salve le altre forme di contraddittorio e interlocuzione previste dall’ordinamento tributario.

Accesso agli atti e clausola nei processi verbali di constatazione

Con l’entrata in vigore dell’art. 6-bis, il contraddittorio viene ribadito come principio cardine dell’ordinamento tributario e viene esplicitata anche la facoltà del contribuente di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Per questo motivo la circolare ritiene opportuno inserire nei processi verbali di constatazione una clausola di accesso agli atti del fascicolo, da esercitare entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 19, comma 4, del TUA, così da garantire una tutela difensiva ampia e completa.

Atti esclusi dal contraddittorio generalizzato

Il comma 2 dell’art. 6-bis esclude il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati dal d.m. 24 aprile 2024. La circolare osserva che gli atti impositivi di competenza degli Uffici territoriali non rientrano in tale categoria, poiché non derivano da semplici incroci di banche dati ma da attività di controllo sostanziale sul territorio.

Raccomandazioni operative finali

La direttiva conclude richiamando gli Uffici ad evitare condotte che possano comprimere i termini riconosciuti ai contribuenti per presentare memorie, osservazioni e istanze di accesso agli atti. Viene inoltre ribadita l’importanza di:

  • una precisa quantificazione dell’imposta dovuta;
  • una corretta determinazione delle eventuali sanzioni applicabili;
  • una notifica accurata e tempestiva degli atti.

Tali adempimenti sono considerati essenziali per la tutela delle prerogative difensive del contribuente e per la regolarità dell’azione accertativa dell’Amministrazione.

Punti principali

Fonte normativa e finalità della direttiva

La direttiva si colloca nel quadro della legge delega n. 111/2023 e del d.lgs. n. 219/2023, che ha modificato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendo il principio generale del contraddittorio. L’obiettivo è uniformare l’attività di accertamento degli Uffici dei Monopoli, in particolare nel settore tabacchi, ai nuovi principi procedimentali.

Competenza degli Uffici territoriali

Gli Uffici dei Monopoli devono emettere, in base alla competenza territoriale, gli atti impositivi e di irrogazione sanzioni conseguenti ai controlli svolti dagli stessi Uffici e dalle Forze di polizia sul territorio. Ciò riguarda il controllo del versamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e prodotti assimilati, dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, nonché la verifica dei registri contabili e degli altri adempimenti.

Recupero dei tributi per svincoli irregolari

In base all’art. 2 del d.lgs. n. 504/1995, gli Uffici territoriali devono emanare gli atti di recupero dell’accisa e dell’imposta di consumo per svincoli irregolari di prodotti immessi in consumo nel territorio nazionale. La circolare elenca come fattispecie: mancanze all’origine, mancanze all’arrivo, furti o rapine e mancanze inventariali o altre anomalie emerse in sede ispettiva.

Sanzioni collegate al tributo

Quando ai controlli segue non solo il recupero del tributo, ma anche l’irrogazione di sanzioni, si applica l’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997: le sanzioni collegate al tributo sono irrogate senza previa contestazione, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica e motivato a pena di nullità.

Contraddittorio informato ed effettivo e motivazione rafforzata

L’art. 6-bis della legge n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. n. 219/2023, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili debbano essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. La circolare sottolinea che l’Ufficio deve rendere edotto il contribuente di tutte le ragioni della pretesa e deve motivare espressamente il mancato accoglimento delle osservazioni formulate, realizzando una vera motivazione rafforzata.

Rapporto con la disciplina speciale dell’art. 19, comma 4, d.lgs. 504/1995

Per il settore dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi resta ferma la disciplina speciale dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995, che consente al contribuente, dopo il processo verbale di constatazione, di presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso di pagamento. La circolare richiama la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 219/2023 e il d.m. 24 aprile 2024 per confermare che tali procedure speciali restano escluse dall’ambito applicativo generale dell’art. 6-bis.

Accesso agli atti e tutela difensiva

Con l’entrata in vigore dell’art. 6-bis viene ribadita la facoltà del contribuente di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. La circolare ritiene opportuno inserire nei processi verbali di constatazione una clausola che richiami tale possibilità, da esercitare entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 19, comma 4, TUA, per garantire una piena difesa.

Esclusione degli atti automatizzati e raccomandazioni operative

Il comma 2 dell’art. 6-bis esclude il contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati dal d.m. 24 aprile 2024; la circolare osserva che gli atti di competenza degli Uffici territoriali non rientrano in tali categorie. Viene infine raccomandato di non comprimere i termini per memorie, osservazioni e accesso agli atti, curando con precisione quantificazione dell’imposta, eventuali sanzioni e notifiche.

Come è indicizzato

Materieacciseimposta di consumocontraddittorioprocedimento di accertamentosanzioni tributarie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.