Sentenza n. 27/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione n. 448 del 21.10.2025, notificata il 24.10.2025, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Sistemi di Welfare della Regione Basilicata ha ridotto il contributo, concesso alla Cooperativa Sociale DAFNE, da € 75.869,98 a € 20.527,85 ed ha chiesto la restituzione della somma di € 55.342,13;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di rideterminazione del contributo e richiesta di restituzione di somme
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa aveva ottenuto un contributo regionale per servizi sociali innovativi, successivamente rideterminato dopo controlli. Con l'atto impugnato la Regione ha ridotto il contributo da € 75.869,98 a € 20.527,85 e ha chiesto la restituzione di € 55.342,13, escludendo spese relative a tre dipendenti interni non indicati nella candidatura e non successivamente autorizzati, nonché una spesa per una consulente non prevista nel progetto. La ricorrente ha dedotto: violazione del contraddittorio procedimentale per omessa considerazione delle osservazioni presentate e mancata notificazione del controllo definitivo; violazione del legittimo affidamento ed eccesso di potere per contraddittorietà, poiché le medesime spese non erano state rilevate nel precedente controllo; violazione del principio di proporzionalità, per non avere l'Amministrazione considerato che le attività erano state effettivamente svolte a beneficio dei destinatari del progetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartenesse al Giudice Ordinario. Richiamando il principio dell'Adunanza Plenaria n. 6 del 2014, ha distinto tra la posizione di interesse legittimo relativa ai poteri amministrativi di annullamento o revoca della concessione del contributo e la posizione di diritto soggettivo relativa alla concreta erogazione delle somme e alla conservazione di quelle già percepite. Nel caso concreto, l'atto regionale non è stato qualificato come autotutela per mancanza dei requisiti di ammissione o per contrasto originario con l'interesse pubblico, ma come atto concernente la fase esecutiva del rapporto di finanziamento, volto a rideterminare il contributo sulla base dell'accertato mancato riconoscimento di alcune spese non previste dal progetto. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo alla conservazione delle somme e spetta al Giudice Ordinario. È stata indicata la possibilità di riproposizione davanti al Giudice Ordinario mediante translatio iudicii nel termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a. Nulla sulle spese, poiché la Regione non si è costituita.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
La tutela delle posizioni di interesse legittimo rientra nella giurisdizione amministrativa; la controversia è stata però qualificata come relativa a un diritto soggettivo.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La disciplina della giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni pubblici non comporta l'equiparazione del denaro pubblico erogato a un bene pubblico; il beneficiario diviene proprietario delle somme ricevute.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La sentenza indica il Giudice Ordinario quale giudice munito di giurisdizione e consente la riproposizione del giudizio mediante translatio iudicii nel termine previsto dalla norma.
art. 60 c.p.a.
Il ricorso è stato deciso in forma semplificata in camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha rilevato d'ufficio la questione di giurisdizione, sottoponendola previamente alle parti.
Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 6 del 29 gennaio 2014
Il destinatario di contributi pubblici ha interesse legittimo rispetto all'annullamento o alla revoca autoritativa della concessione, ma diritto soggettivo rispetto all'erogazione e alla conservazione delle somme; spettano al Giudice Ordinario le controversie relative a riduzioni o recuperi fondati sull'inadempimento degli obblighi di utilizzo del contributo, quando l'Amministrazione non eserciti un autentico potere di autotutela.
Massime di principio
- Nelle controversie sui contributi pubblici, il destinatario vanta un interesse legittimo quando contesta l'esercizio del potere amministrativo di annullare la concessione per vizi di legittimità o di revocarla per contrasto originario con l'interesse pubblico.
- Dopo la concessione del contributo, la pretesa alla concreta erogazione delle somme e alla conservazione degli importi già riscossi ha natura di diritto soggettivo quando l'Amministrazione svolge soltanto controlli sull'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dal bando o dall'atto concessivo.
- La controversia relativa alla rideterminazione o al recupero di un contributo, fondati sulla non ammissibilità di spese o sull'inadempimento degli obblighi esecutivi del beneficiario, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario se l'atto non costituisce autentico annullamento o revoca in autotutela.
- Il denaro pubblico erogato a titolo di contributo non è equiparabile a un bene pubblico ai fini della giurisdizione esclusiva prevista per le concessioni di beni pubblici, poiché il beneficiario ne acquista la proprietà e non il mero godimento temporaneo.
- La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla natura effettiva del potere esercitato dall'Amministrazione e dalla posizione sostanziale dedotta, non dalla denominazione formale dell'atto come rideterminazione, revoca o recupero.
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