Cassazione Penale, Sentenza n. 38006/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per la custodia cautelare subita da Rosanna Zappi (dal 5/12/2009 al 10/12/2010), nonostante l'assoluzione definitiva pronunciata dal Tribunale di Macerata il 2/10/2018 (divenuta irrevocabile il 25/02/2019). La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la domanda di riparazione deducendo: (1) errata applicazione delle norme processuali e penali con mancata valutazione della colpa grave e indebita rivalutazione del materiale probatorio già escluso nella cognizione; (2) illegittimo utilizzo di intercettazioni che sarebbero state inutilizzabili e mancata declaratoria di inutilizzabilità nonostante le richieste difensive; (3) valutazione di fatti che il giudice della cognizione aveva ritenuto insussistenti e mancanza di motivazione sul nesso causale tra la condotta contestata e l'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Pur rilevando che l'affermazione della Corte territoriale circa la piena utilizzabilità delle intercettazioni era inesatta rispetto al consolidato indirizzo di legittimità che impedisce l'uso, ai fini della riparazione, di captazioni risultate inutilizzabili nel giudizio di cognizione, la Suprema Corte ha ritenuto che la decisione impugnata sia comunque sostenibile. La Corte d'appello aveva infatti motivatamente fondato il rigetto sulla sussistenza di condotte extraprocessuali (frequenti incontri non istituzionali con stranieri e ripetuti contatti telefonici, valutati dai tabulati) che, oggettivamente, potevano essere interpretate come indizi di complicità e come concausa dell'adozione della misura cautelare; tali elementi configurano colpa extraprocessuale ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi di legge.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte la interpreta nella prospettiva delle condizioni che consentono o escludono il riconoscimento dell'indennizzo, ove il dolo o la colpa grave della persona abbia inciso sulla misura cautelare.
art. 268 cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme processuali pertinenti: riguarda aspetti procedurali collegati alla custodia cautelare e alle misure, preso in considerazione nella valutazione complessiva della legittimità dell'azione cautelare.
art. 271 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle norme probatorie e all'utilizzabilità di elementi di prova provenienti dalle indagini; la Corte considera i limiti di utilizzazione delle intercettazioni nel giudizio di riparazione.
art. 15 Cost.
Articolo evocato in relazione alla tutela delle comunicazioni e alla rilevanza delle intercettazioni; la Corte prende atto della necessità di rispettare la disciplina sulla utilizzabilità delle captazioni.
art. 317 cod. pen.
Norma afferente al reato di concussione, citata fra le imputazioni contestate in sede cautelare; la ricorrente aveva dedotto che l'assoluzione escludeva l'esistenza di elementi tali da giustificare la custodia cautelare.
art. 56 cod. pen.
Richiamato in riferimento al concorso nel reato (capo di imputazione connesso a 317 c.p.); la difesa ha contestato la valutazione della partecipazione a condotte rilevanti per la misura.
art. 416 cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione per delinquere, una delle contestazioni originarie; la Corte valuta che, pur essendo poi esclusa in sede di cognizione, la presenza di indizi extraprocessuali può comunque concorrere alla decisione cautelare.
art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma del testo unico sull'immigrazione richiamata fra le contestazioni relative a reati connessi all'ingresso e soggiorno degli stranieri; utilizzata per inquadrare i capi di imputazione oggetto dell'indagine.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione.
Massime di principio
- In un giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice non può utilizzare, ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati inutilizzabili.
- Anche se alcune prove (es. intercettazioni) sono dubbie o contestate, il giudice della riparazione può fondare la decisione su elementi extraprocessuali non illeciti di per sé (es. frequenti incontri, contatti telefonici rilevabili dai tabulati) che oggettivamente appaiano concausali rispetto all'adozione della misura cautelare; tali comportamenti possono integrare colpa extraprocessuale ostativa all'indennizzo.
- Per opporre efficacemente il diniego di riparazione è necessario dimostrare l'assenza di nesso causale tra i comportamenti della persona e la scelta dell'autorità di adottare la misura cautelare oppure ottenere l'accertamento preventivo dell'inutilizzabilità delle prove incriminate.
- La difesa deve chiedere espressamente e tempestivamente la declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni e documentare le ragioni di nullità o carenza motivazionale delle proroghe; la mancata ottenimento di tale declaratoria può rendere più difficile la protezione contro valutazioni basate su altri indizi.
- In situazioni analoghe, è strategico contestare non solo il contenuto delle prove (es. conversazioni captate) ma anche la loro rilevanza e il rapporto causale con le decisioni cautelari, fornendo elementi che dimostrino la marginalità o l'irrilevanza del ruolo rivestito dall'indagato rispetto alle indagini.
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